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2. Programma quadro 2007-2012

per la ricerca scientifica e tecnologica

 

La seconda novità, di cui si vuole dar conto ha, invece, carattere sopranazionale e attiene l’adozione da parte del Parlamento europeo, il 24 luglio scorso, del VII Programma quadro 2007-2012 per la ricerca cioè il piano pluriennale di finanziamento alla ricerca scientifica e tecnologica: esso definisce la politica dell'Unione europea in questo ambito e provvede all'assegnazione di ingenti risorse finanziarie per circa 53 miliardi di euro. Il progetto approvato dal Parlamento europeo contiene il via libera all’utilizzo di laboratorio degli embrioni umani per al realizzazione di due finalità ben chiaramente esplicitati: il progresso scientifico per la cura di gravi malattie degenerative e sostenere la concorrenza internazionale – non a caso sottoposto in prima istanza all’esame della Commissione Industria e la competenza è del Consiglio “Competitività”. Su tale progetto il Parlamento europeo si è spaccato: esso è stato approvato con 282 voti favorevoli contro 247 voti contrari e 32 astenuti. Con un voto che ha diviso tutti i partiti europei e anche gli esponenti politici italiani, l'Europarlamento ha avallato con cospicui finanziamenti comunitari la ricerca sulle cellule staminali embrionali senza limitazioni sulla data[1] di produzione.

"La ricerca sull'utilizzazione delle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati", recita l’emendamento alla legge quadro sulla ricerca. "Per quanto concerne l'uso di cellule staminali embrionali umane - continua il testo - le istituzioni, gli organismi e i ricercatori, devono essere soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo[2], conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati". Al tempo stesso, viene vietata “la clonazione umana a fini riproduttivi", le attività "volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche", e infine quelle "volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche". Complici l’ignoranza e l’indifferenza da un lato, e il silenzio mediatico dall’altro, la coscienza civica e morale sembra narcotizzata anche dal passaggio del tempo. Eppure l’inquietudine giuridica oltre che etica rispetto ad un siffatto programma di finanziamento non può essere soffocata.

Dall’analisi dei più elementari principi sui quali si fonda uno stato che abbia l’onore (e l’onere) di definirsi democratico dovrebbe seguire un’immediata negazione di legittimità del VII Programma Quadro approvato in sede europea, poiché finalizzato a perseguire finalità espressamente proibite a livello nazionale da una legge, la n. 40/2004, il cui peso (politico e normativo) è tanto più rafforzato in quanto essa ha superato indenne l’aggressione di un referendum popolare. Il nodo problematico va letto infatti nell’ottica giuridica e politica oltre che etica, perché il tema è il finanziamento comunitario di una ricerca che, non potendo essere svolta nei Paesi che la proibiscono, ma solo in quelli che la consentono, implica comunque un contributo economico dei primi in favore dei secondi. Ma oltre e prima ancora dei limiti imposti dalla legge ordinaria[3], vi sono i vincoli derivanti dalla Carta Costituzionale e dalle norme dei trattati. Pur non esistendo, infatti, una gerarchia tra i valori tutelati e promossi dal nostro Costituente e anzi pur dovendo ragionevolmente bilanciare quelli tra loro concorrenti - come la stessa Corte suggerisce, perché nessuno di essi venga eccessivamente compresso- è tuttavia innegabile, ad  una lettura sistematica, che la nostra Costituzione s’incentri sull’assoluto primato della persona umana, “sia come singolo sia  nelle formazioni sociali”(come recita l’art. 2 Cost.) e che in funzione di essa abbia concepito le consistenti componenti solidaristico-sociali che la caratterizzano. Essa “rigetta in radice la concezione utilitaristica (collettivistica) che nega all’essere umano il rango di valore primario per ridurlo a mero oggetto, strumento funzionale al perseguimento di un’utilità pubblica”[4] e ciò trova esplicita conferma nell’art. 32 co. 2. La pericolosità di tale concezione, per la quale nel rapporto tra il danno per il soggetto e l’utilità collettiva prevale senza dubbio la Ragion di Stato fino a legittimare la più ampia disponibilità pubblica dell’uomo, trova tragiche conferme storiche nelle sperimentazioni su larga scala, effettuatesi sfruttando posizioni d’inferiorità e vulnerabilità dei soggetti esposti. La Costituzione italiana promuove, invece, il primato dell’uomo in sé, garantendo l’inviolabilità dei suoi diritti fondamentali (art. 2Cost), tutelandone l’irriducibilità alle sue caratteristiche psicofisiche o alle sue capacità intellettive, riconoscendo anzi, nella sua assoluta singolarità,  l’intrinseca dignità e garantendone lo sviluppo “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, d’opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Cost.) e assegnando allo Stato il compito di farsi strumento di promozione e di sviluppo della sua personalità (art. 3 Cost. 2 co.).

 L’ingresso di questi e altri principi costituzionali nell’ordinamento giuridico ha comportato una serie di riflessi generali che possono essere indicati nel “condizionamento ermeneutico e nel condizionamento di legittimità”[5]. Il primo, infatti, come viene autorevolmente osservato, sta a designare il vincolo che i principi costituzionali pongono alle norme ordinarie per adeguare il loro contenuto alle valutazioni delle disposizioni della costituzione. Il condizionamento di legittimità, invece, vincola le norme ordinarie a non entrare in contrasto con i principi costituzionali ed eseguirne le valutazioni e le prescrizioni.

In questa ottica, è inevitabile auspicare che i rappresentanti dell’Italia siano indotti ad una particolare sensibilità e responsabilità nel contribuire alla decisione finale riguardo al VII Programma Quadro, rammentando che vincoli giuridici e politici, oltre che largamente condivisi limiti etici, imporrebbero la difesa della vita umana soprattutto nella fase più vulnerabile del suo sviluppo, ma soprattutto una rigorosa tutela della dignità umana, costitutivamente insofferente le eccezioni, pena il decadimento delle stesse radici laiche di uno stato democratico


[1] L'emendamento che alla fine ha vinto (detto Busquin dal nome dell'ex commissario Ue alla Ricerca, oggi eurodeputato, che l'ha promosso) è stato appoggiato con convinzione da una buona parte di popolari francesi, belgi, svedesi, e persino greci (nonostante la posizione della Chiesa ortodossa), oltre che dalla maggioranza del Pse, dell'estrema sinistra e dei liberali. Il testo di Busquin vieta la creazione di embrioni a fini di ricerca e la clonazione riproduttiva, permettendo tuttavia la sperimentazione sulle staminali embrionali (anche l'emendamento Niebler lo avrebbe permesso, seppure con in più la fissazione di una data-limite 31 dicembre 2001, poi portata in extremis al 31 dicembre 2003).

[2] Si segnala tuttavia a titolo di precisazione che per qualsiasi finanziamento pubblico sono necessarie licenze e controlli.

[3] Oltre alla Legge 40/2004, non potrebbe non essere menzionata, a tal proposito, la recente Legge n.78 del 22 Febbraio 2006 con la quale l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva 98/44CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ove si vieta la brevettabilità del corpo umano fin dal concepimento e in ogni fase del suo sviluppo, e si esclude la liceità di ogni procedimento di clonazione, qualunque sia la tecnica utilizzata e la finalità perseguita.

[4] Così chiaramente L. Chieffi, Ricerca scientifica e tutela della persona umana. Bioetica e garanzie costituzionali, Napoli, 1993, p. 118.

[5] A. Falzea, La Costituzione e l’ordinamento, in Rass. Dir. civ. 1998, III, p. 276 ss.

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ultimo aggiornamento domenica 27 giugno 2010 12.48.49
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