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2.
Programma quadro 2007-2012
per la ricerca scientifica e tecnologica
La seconda novità, di cui si vuole dar
conto ha, invece, carattere sopranazionale e attiene l’adozione da parte
del Parlamento europeo, il 24 luglio scorso, del VII Programma quadro
2007-2012 per la ricerca cioè il piano pluriennale di finanziamento alla
ricerca scientifica e tecnologica: esso definisce la politica
dell'Unione europea in questo ambito e provvede all'assegnazione di
ingenti risorse finanziarie per circa 53 miliardi di euro. Il progetto
approvato dal Parlamento europeo contiene il via libera all’utilizzo di
laboratorio degli embrioni umani per al realizzazione di due finalità
ben chiaramente esplicitati: il progresso scientifico per la cura di
gravi malattie degenerative e sostenere la concorrenza internazionale –
non a caso sottoposto in prima istanza all’esame della Commissione
Industria e la competenza è del Consiglio “Competitività”. Su tale
progetto il Parlamento europeo si è spaccato: esso è stato approvato con
282 voti favorevoli contro 247 voti contrari e 32 astenuti.
Con un voto che ha diviso tutti i
partiti europei e anche gli esponenti politici italiani,
l'Europarlamento ha avallato con cospicui finanziamenti comunitari la
ricerca sulle cellule staminali embrionali senza limitazioni sulla data
di produzione.
"La
ricerca sull'utilizzazione delle cellule staminali umane, sia allo stato
adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei
contenuti della proposta scientifica, che del contesto giuridico
esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati", recita
l’emendamento alla legge quadro sulla ricerca. "Per quanto concerne
l'uso di cellule staminali embrionali umane - continua il testo - le
istituzioni, gli organismi e i ricercatori, devono essere soggetti a un
regime rigoroso in materia di licenze e di controllo,
conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati
membri interessati". Al tempo stesso, viene vietata “la clonazione umana
a fini riproduttivi", le attività "volte a modificare il patrimonio
genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali
modifiche", e infine quelle "volte a creare embrioni umani
esclusivamente a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule
staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule
somatiche". Complici l’ignoranza e l’indifferenza da un lato, e il
silenzio mediatico dall’altro, la coscienza civica e morale sembra
narcotizzata anche dal passaggio del tempo. Eppure l’inquietudine
giuridica oltre che etica rispetto ad un siffatto programma di
finanziamento non può essere soffocata.
Dall’analisi dei più elementari principi sui quali si fonda uno stato
che abbia l’onore (e l’onere) di definirsi democratico dovrebbe
seguire un’immediata negazione di legittimità del VII Programma Quadro
approvato in sede europea, poiché finalizzato a perseguire finalità
espressamente proibite a livello nazionale da una legge, la n. 40/2004,
il cui peso (politico e normativo) è tanto più rafforzato in quanto essa
ha superato indenne l’aggressione di un referendum popolare. Il nodo
problematico va letto infatti nell’ottica giuridica e politica oltre che
etica, perché il tema è il finanziamento comunitario di una ricerca che,
non potendo essere svolta nei Paesi che la proibiscono, ma solo in
quelli che la consentono, implica comunque un contributo economico dei
primi in favore dei secondi. Ma oltre e prima ancora dei limiti imposti
dalla legge ordinaria,
vi sono i vincoli derivanti dalla Carta Costituzionale e dalle norme dei
trattati. Pur non esistendo, infatti, una gerarchia tra i valori
tutelati e promossi dal nostro Costituente e anzi pur dovendo
ragionevolmente bilanciare quelli tra loro concorrenti - come la stessa
Corte suggerisce, perché nessuno di essi venga eccessivamente compresso-
è tuttavia innegabile, ad una lettura sistematica, che
la nostra
Costituzione s’incentri sull’assoluto primato della persona umana,
“sia come singolo sia nelle formazioni sociali”(come recita l’art. 2
Cost.) e che in funzione di essa abbia concepito le consistenti
componenti solidaristico-sociali che la caratterizzano. Essa
“rigetta in radice la concezione utilitaristica (collettivistica) che
nega all’essere umano il rango di valore primario per ridurlo a mero
oggetto, strumento funzionale al perseguimento di un’utilità pubblica”
e ciò trova esplicita conferma nell’art. 32 co. 2. La pericolosità di
tale concezione, per la quale nel rapporto tra il danno per il soggetto
e l’utilità collettiva prevale senza dubbio la Ragion di Stato fino a
legittimare la più ampia disponibilità pubblica dell’uomo, trova
tragiche conferme storiche nelle sperimentazioni su larga scala,
effettuatesi sfruttando posizioni d’inferiorità e vulnerabilità dei
soggetti esposti. La Costituzione italiana promuove, invece, il
primato dell’uomo in sé, garantendo l’inviolabilità dei suoi diritti
fondamentali (art. 2Cost), tutelandone l’irriducibilità alle sue
caratteristiche psicofisiche o alle sue capacità intellettive,
riconoscendo anzi, nella sua assoluta singolarità, l’intrinseca dignità
e garantendone lo sviluppo “senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, d’opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali” (art. 3 Cost.) e assegnando allo Stato il compito di farsi
strumento di promozione e di sviluppo della sua personalità (art. 3
Cost. 2 co.).
L’ingresso di questi e altri principi costituzionali nell’ordinamento
giuridico ha comportato una serie di riflessi generali che possono
essere indicati nel “condizionamento ermeneutico e nel condizionamento
di legittimità”.
Il primo, infatti, come viene autorevolmente osservato, sta a designare
il vincolo che i principi costituzionali pongono alle norme ordinarie
per adeguare il loro contenuto alle valutazioni delle disposizioni della
costituzione. Il condizionamento di legittimità, invece, vincola le
norme ordinarie a non entrare in contrasto con i principi costituzionali
ed eseguirne le valutazioni e le prescrizioni.
In
questa ottica, è inevitabile auspicare che i rappresentanti dell’Italia
siano indotti ad una particolare sensibilità e responsabilità nel
contribuire alla decisione finale riguardo al VII Programma Quadro,
rammentando che vincoli giuridici e politici, oltre che largamente
condivisi limiti etici, imporrebbero la difesa della vita umana
soprattutto nella fase più vulnerabile del suo sviluppo, ma soprattutto
una rigorosa tutela della dignità umana, costitutivamente insofferente
le eccezioni, pena il decadimento delle stesse radici laiche di uno
stato democratico
Così chiaramente L.
Chieffi, Ricerca scientifica e tutela della persona
umana. Bioetica e garanzie costituzionali, Napoli, 1993, p.
118.
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