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Sanità
integrativa, il secondo pilastro del Ssn
Il Ministro
della Salute Livia Turco ha firmato il Decreto ministeriale - attuativo
dell'articolo 1, comma 198, della legge finanziaria 2008 - che individua
gli ambiti delle prestazioni dei Fondi integrativi del Ssn e degli Enti,
Casse e Società di mutuo soccorso no profit che forniscono prestazioni
assistenziali integrative a quelle fornite dal Ssn. Gli ambiti di
intervento dei Fondi integrativi (già previsti dall'articolo 9 del
decreto legislativo 229 del 1999) comprendono:
-
prestazioni aggiuntive, non comprese
nei livelli essenziali di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati, e
tra queste anche le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali,
limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario
nazionale;
-
prestazioni erogate dal Ssn comprese
nei livelli essenziali di assistenza, per la sola quota posta a
carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e
per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta
dell'assistito;
-
prestazioni sociosanitarie erogate in
strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
-
prestazioni socio sanitarie e le
prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali
intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a
domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle
persone anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di
assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti
temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte
non garantita dalla normativa vigente;
-
prestazioni di assistenza
odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per
la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche;
Gli ambiti di
intervento degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi
esclusivamente fine assistenziale, comprendono anche:
-
il complesso delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie da essi assicurate secondo i propri
statuti e regolamenti, nonché i costi di compartecipazione alla
spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del
Servizio sanitario nazionale e gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria,
-
inoltre, a partire dall'anno 2010,
gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso dovranno attestare che
almeno il 20% delle prestazioni erogate sia riferito a prestazioni
socio assistenziali per le persone non autosufficienti e per
l'assistenza odontoiatrica.
Per il monitoraggio e
il controllo dell'attività dei Fondi e dagli altri Enti preposti il
decreto istituisce l'Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministero
della Salute.
Da il settimanale del ministero della salute. N. 13 Anno 2 29 marzo 2008 |