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Permessi per malattia

Lo status del lavoratore che effettua accertamenti o visite di routine per controllare condizioni croniche e prevenirne l’aggravamento, non è chiaro sotto il profilo dell’indennità di malattia.

La Legge e ancor di più i regolamenti amministrativi rimangono ancorati a un concetto ‘antico’ di malattia inteso come stato ‘acuto’ e peggioramento della salute. Ignora così concetti ‘moderni’ come la condizione cronica e soprattutto la prevenzione

La persona con diabete non si ammala necessariamente più spesso degli altri. Ha però bisogno, proprio per mantenere un buon equilibrio glicemico e per sorvegliare l’andamento delle altre condizioni metaboliche, di effettuare un certo numero di visite e controlli ogni anno.
Tutti i contratti di lavoro prevedono permessi orari non retribuiti per lo svolgimento di queste visite o genericamente per altri motivi. Alcuni contratti prevedono un monte ore di permessi retribuiti.
Nei casi in cui i permessi non siano retribuiti, o il monte ore sia insufficiente, non è chiaro se sia possibile ‘mettersi in malattia’. Per ‘malattia’ si intende un peggioramento della situazione anteriore che rende il lavoratore incapace di svolgere un'attività lavorativa (o che consiglia di astenersi dal lavoro per evitare l’aggravamento e facilitare il decorso della malattia stessa). Questo concetto è coerente con le visite dettate da improvvisi squilibri metabolici (una seria crisi ipoglicemica, improvvisi sbalzi nella glicemia) ma non con lo svolgimento di visite di routine.
Il lavoratore con il diabete che ricorre al Day-Hospital o all'ambulatorio per il controllo periodico, in realtà svolge semplici accertamenti specialistici in una struttura ospedaliera/ambulatoriale pubblica/privata.
La circolare
INPS n. 192/96 da una parte equipara la prestazione in Day-Hospital al ricovero ospedaliero, dall’altra prevede che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro.
Strettamente parlando quindi, il lavoratore che utilizza la ‘malattia’ per effettuare una normale visita o accertamento si pone dalla parte del torto due volte: perché non si trova in stato di incapacità lavorativa e perché, nella maggior parte dei casi, la visita non richiede l’assenza per tutta la giornata lavorativa. Il lavoratore non teme comunque visite fiscali e non deve chiedere al proprio medico di medicina generale un'attestazione in quanto per aver diritto all'indennità è sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata.
D’altra parte dal punto di vista invece della tutela della salute, tra l'altro prevista dalla nostra Costituzione (
art. 32), sottoporsi ad accertamenti clinico-strumentali, è necessario per la prevenzione ed il trattamento precoce delle complicanze del diabete. Dal punto di vista teorico (e medico) quindi, chi effettua visite e accertamenti opera attivamente per evitare un aggravarsi e un degenerare della condizione cronica o del fattore di rischio in una malattia vera e propria.

 

Alberto Guariso avvocato in Milano, esperto di Diritto del Lavoro , da  www.Diabete.it

Istituto per lo studio e la cura del diabete - Centro di diabetologia accreditato SSN
Regione Campania - Centro di Ricerca sul Piede Diabetico e sull'Educazione Alimentare
decreto n.315 del 19-12-2004
Via XXV aprile, complesso Ex Abetaia - Casagiove - 81022
 
ultimo aggiornamento domenica 27 giugno 2010 12.48.49
email: info@diabetologia.it      webmaster: Pietro Tatavitto, DAMA s.a.s.