|
Permessi per malattia
Lo status
del lavoratore che effettua accertamenti o visite di routine per
controllare condizioni croniche e prevenirne l’aggravamento, non è
chiaro sotto il profilo dell’indennità di malattia.
La Legge e ancor di più i regolamenti amministrativi rimangono ancorati
a un concetto ‘antico’ di malattia inteso come stato ‘acuto’ e
peggioramento della salute. Ignora così concetti ‘moderni’ come la
condizione cronica e soprattutto la prevenzione
La
persona con diabete non si ammala necessariamente più spesso degli
altri. Ha però bisogno, proprio per mantenere un buon equilibrio
glicemico e per sorvegliare l’andamento delle altre condizioni
metaboliche, di effettuare un certo numero di visite e controlli ogni
anno.
Tutti i contratti di lavoro prevedono permessi orari non retribuiti per
lo svolgimento di queste visite o genericamente per altri motivi. Alcuni
contratti prevedono un monte ore di permessi retribuiti.
Nei casi in cui i permessi non siano retribuiti, o il monte ore sia
insufficiente, non è chiaro se sia possibile ‘mettersi in malattia’. Per
‘malattia’ si intende un peggioramento della situazione anteriore che
rende il lavoratore incapace di svolgere un'attività lavorativa (o che
consiglia di astenersi dal lavoro per evitare l’aggravamento e
facilitare il decorso della malattia stessa). Questo concetto è coerente
con le visite dettate da improvvisi squilibri metabolici (una seria
crisi ipoglicemica, improvvisi sbalzi nella glicemia) ma non con lo
svolgimento di visite di routine.
Il lavoratore con il diabete che ricorre al Day-Hospital o
all'ambulatorio per il controllo periodico, in realtà svolge semplici
accertamenti specialistici in una struttura ospedaliera/ambulatoriale
pubblica/privata.
La circolare
INPS n. 192/96 da una parte equipara la
prestazione in Day-Hospital al ricovero ospedaliero, dall’altra prevede
che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera
giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per
rientrare al lavoro.
Strettamente parlando quindi, il lavoratore che utilizza la ‘malattia’
per effettuare una normale visita o accertamento si pone dalla parte del
torto due volte: perché non si trova in stato di incapacità lavorativa e
perché, nella maggior parte dei casi, la visita non richiede l’assenza
per tutta la giornata lavorativa. Il lavoratore non teme comunque visite
fiscali e non deve chiedere al proprio medico di medicina generale
un'attestazione in quanto per aver diritto all'indennità è sufficiente
presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della
visita effettuata.
D’altra parte dal punto di vista invece della tutela della salute, tra
l'altro prevista dalla nostra Costituzione (art.
32), sottoporsi ad accertamenti
clinico-strumentali, è necessario per la prevenzione ed il trattamento
precoce delle complicanze del diabete. Dal punto di vista teorico (e
medico) quindi, chi effettua visite e accertamenti opera attivamente per
evitare un aggravarsi e un degenerare della condizione cronica o del
fattore di rischio in una malattia vera e propria.
Alberto
Guariso avvocato in Milano, esperto di Diritto del Lavoro , da
www.Diabete.it |