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Dal Mondo del Lavoro :
Idoneità alle mansioni

La
legge n.300 del 1970 (più nota come "Statuto
dei lavoratori") vieta gli accertamenti sanitari da parte del datore di
lavoro sull'idoneità, sull'infermità e sulle malattie del dipendente. La
stessa legge però fa riferimento a un obbligo generale per il datore di
lavoro di garantire la salute dei lavoratori.
Il
D.Lgs 626/94 approfondisce questo secondo
concetto, un po’ a danno del primo, consentendo al medico ‘aziendale’
(definito ‘medico competente’) di:
• constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica
• effettuare accertamenti periodici per controllare lo stato di salute
dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione
specifica.
L’idoneità alle mansioni
I casi cui il diabete costituisce motivo di assoluta inidoneità a una
mansione sono pochi, e relativi in genere al solo diabete
insulinotrattato. Questo spiega anche perché rispetto alla prevalenza
del diabete nella popolazione in età lavorativa, le vertenze relative
all’idoneità del lavoratore con diabete siano poche, sia a livello
giurisprudenziale, sia nell’esperienza dei Servizi Territoriali di
Medicina del Lavoro.
In teoria un problema d'idoneità alle mansioni può sorgere in quattro
casi:
• perchè emerge nel corso della Visita di accertamento chiesta
dall’azienda preliminarmente all’assunzione di un dipendente (visita che
deve essere effettuata dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro)
• perchè emerge dalle visite periodiche effettuate dal Medico Competente
(il ‘medico aziendale’ che opera nelle imprese soggette al
D.Lgs 626/94) nell’ambito di quanto previsto
dal protocollo sanitario stilato sulla base del documento di valutazione
del rischio che l’azienda è tenuta a redarre
• perchè emerge da una richiesta di accertamento fatta dall’azienda al
Medico Competente o dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro.
• perché emerge da una visita richiesta dal medico curante del
lavoratore al Servizio territoriale di Medicina del Lavoro
• perché emerge da una visita richiesta dal lavoratore al Medico
Competente.
In quest’ultimo caso la giurisprudenza non è chiara e potrebbe darsi il
caso in cui una visita richiesta da lavoratore non possa in alcun modo
terminare con un giudizio di non idoneità.
Il concetto d'inidoneità
Per quanto facile da intuire, il concetto d’inidoneità alle mansioni è
giuridicamente complesso. Si trova, infatti, al limite fra due interessi
contrapposti.
Da una parte l’azienda, proprio perché tenuta a garantire in primo luogo
la salute del lavoratore (e in secondo luogo i contenuti o la
sussistenza stessa del posto di lavoro), potrebbe ritenere di
“autotutelarsi” e ottemperare a questo obbligo o attribuendo al
lavoratore mansioni diverse (e magari di minore interesse) o risolvendo
il rapporto di lavoro.
Il dipendente può quindi trovarsi in due situazioni opposte: da una
parte contestare un giudizio d’idoneità o una discriminazione che il
datore di lavoro mette in atto ritenendo così di garantire la sua salute
e dall’altra di chiedere una variazione delle mansioni ritenendole
inidonee alla tutela della sua salute.
Licenziamento per inidoneità
Cosa accade se il diabete e/o la complicanza insorge durante il rapporto
di lavoro e il datore dì lavoro lo viene ufficialmente a sapere?
Il datore di lavoro non è tenuto a modificare le mansioni del lavoratore
non più idoneo. In teoria, quindi, il datore di lavoro potrebbe
licenziare il dipendente per “sopravvenuta incapacità fisica o psichica
alle mansioni lavorative per le quali era stato assunto” (Cassazione,
sentenza n° 3725 del 18/08/1987).
In un’altra sentenza, la Suprema Corte afferma anche che “la
sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o
psichiche, di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ed alle
quali è stato in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative
dell’impresa, costituisce giustificato motivo di recesso del datore di
lavoro” (Cass. N. 6126 del 18/11/1981).
In caso di licenziamento, non esiste (a favore del lavoratore) l’onere
per il datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di adibirlo a una
diversa destinazione, più adatta (Cass. N. 5244/2-12-77).
Fortunatamente, la giurisprudenza della Cassazione presenta anche
qualche decisione più favorevole al lavoratore diabetico. È il caso
della Sentenza n° 5095 del 23/11/1977, in cui si prevede l’obbligo di
accertamento per il giudice circa le “motivazioni obiettive” del
licenziamento, non reputando sufficienti quelle inerenti il “giudizio
arbitrario” del datore di lavoro circa le attribuzioni fino ad allora
svolte. In sostanza sarà il giudice a stabilire se non esistevano
possibilità oggettive di adibire il lavoratore ad altre attività
all’interno dell’azienda stessa.
I Servizi territoriali di Medicina del Lavoro
Ogni ASL dispone di una o più strutture di Medicina del Lavoro che
affiancano i medici di Medicina Generale, gli Specialisti (ad esempio i
Diabetologi) ed i Medici Competenti alle quali possono accedere
direttamente sia i lavoratori che i datori di lavoro, in tutti quei casi
in cui si debbano valutare l’idoneità alle mansioni di un lavoratore ed
i profili dì rischio insiti in un lavoro.
Da
WWW.AEMMEDI.IT
Maurizio Coggiola |