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Dal Mondo del Lavoro : Idoneità alle mansioni

La legge n.300 del 1970 (più nota come "Statuto dei lavoratori") vieta gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro sull'idoneità, sull'infermità e sulle malattie del dipendente. La stessa legge però fa riferimento a un obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la salute dei lavoratori.
Il
D.Lgs 626/94 approfondisce questo secondo concetto, un po’ a danno del primo, consentendo al medico ‘aziendale’ (definito ‘medico competente’) di:
• constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica
• effettuare accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio d'idoneità alla mansione specifica.

L’idoneità alle mansioni
I casi cui il diabete costituisce motivo di assoluta inidoneità a una mansione sono pochi, e relativi in genere al solo diabete insulinotrattato. Questo spiega anche perché rispetto alla prevalenza del diabete nella popolazione in età lavorativa, le vertenze relative all’idoneità del lavoratore con diabete siano poche, sia a livello giurisprudenziale, sia nell’esperienza dei Servizi Territoriali di Medicina del Lavoro.
In teoria un problema d'idoneità alle mansioni può sorgere in quattro casi:
• perchè emerge nel corso della Visita di accertamento chiesta dall’azienda preliminarmente all’assunzione di un dipendente (visita che deve essere effettuata dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro)
• perchè emerge dalle visite periodiche effettuate dal Medico Competente (il ‘medico aziendale’ che opera nelle imprese soggette al
D.Lgs 626/94) nell’ambito di quanto previsto dal protocollo sanitario stilato sulla base del documento di valutazione del rischio che l’azienda è tenuta a redarre
• perchè emerge da una richiesta di accertamento fatta dall’azienda al Medico Competente o dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro.
• perché emerge da una visita richiesta dal medico curante del lavoratore al Servizio territoriale di Medicina del Lavoro
• perché emerge da una visita richiesta dal lavoratore al Medico Competente.
In quest’ultimo caso la giurisprudenza non è chiara e potrebbe darsi il caso in cui una visita richiesta da lavoratore non possa in alcun modo terminare con un giudizio di non idoneità.

Il concetto d'inidoneità
Per quanto facile da intuire, il concetto d’inidoneità alle mansioni è giuridicamente complesso. Si trova, infatti, al limite fra due interessi contrapposti.
Da una parte l’azienda, proprio perché tenuta a garantire in primo luogo la salute del lavoratore (e in secondo luogo i contenuti o la sussistenza stessa del posto di lavoro), potrebbe ritenere di “autotutelarsi” e ottemperare a questo obbligo o attribuendo al lavoratore mansioni diverse (e magari di minore interesse) o risolvendo il rapporto di lavoro.
Il dipendente può quindi trovarsi in due situazioni opposte: da una parte contestare un giudizio d’idoneità o una discriminazione che il datore di lavoro mette in atto ritenendo così di garantire la sua salute e dall’altra di chiedere una variazione delle mansioni ritenendole inidonee alla tutela della sua salute.

Licenziamento per inidoneità
Cosa accade se il diabete e/o la complicanza insorge durante il rapporto di lavoro e il datore dì lavoro lo viene ufficialmente a sapere?
Il datore di lavoro non è tenuto a modificare le mansioni del lavoratore non più idoneo. In teoria, quindi, il datore di lavoro potrebbe licenziare il dipendente per “sopravvenuta incapacità fisica o psichica alle mansioni lavorative per le quali era stato assunto” (Cassazione, sentenza n° 3725 del 18/08/1987).
In un’altra sentenza, la Suprema Corte afferma anche che “la sopravvenuta impossibilità del lavoratore, per condizioni fisiche o psichiche, di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ed alle quali è stato in concreto destinato, secondo le esigenze organizzative dell’impresa, costituisce giustificato motivo di recesso del datore di lavoro” (Cass. N. 6126 del 18/11/1981).
In caso di licenziamento, non esiste (a favore del lavoratore) l’onere per il datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di adibirlo a una diversa destinazione, più adatta (Cass. N. 5244/2-12-77).
Fortunatamente, la giurisprudenza della Cassazione presenta anche qualche decisione più favorevole al lavoratore diabetico. È il caso della Sentenza n° 5095 del 23/11/1977, in cui si prevede l’obbligo di accertamento per il giudice circa le “motivazioni obiettive” del licenziamento, non reputando sufficienti quelle inerenti il “giudizio arbitrario” del datore di lavoro circa le attribuzioni fino ad allora svolte. In sostanza sarà il giudice a stabilire se non esistevano possibilità oggettive di adibire il lavoratore ad altre attività all’interno dell’azienda stessa.

I Servizi territoriali di Medicina del Lavoro
Ogni ASL dispone di una o più strutture di Medicina del Lavoro che affiancano i medici di Medicina Generale, gli Specialisti (ad esempio i Diabetologi) ed i Medici Competenti alle quali possono accedere direttamente sia i lavoratori che i datori di lavoro, in tutti quei casi in cui si debbano valutare l’idoneità alle mansioni di un lavoratore ed i profili dì rischio insiti in un lavoro.

Da WWW.AEMMEDI.IT

Maurizio Coggiola

Istituto per lo studio e la cura del diabete - Centro di diabetologia accreditato SSN
Regione Campania - Centro di Ricerca sul Piede Diabetico e sull'Educazione Alimentare
decreto n.315 del 19-12-2004
Via XXV aprile, complesso Ex Abetaia - Casagiove - 81022
 
ultimo aggiornamento domenica 27 giugno 2010 12.48.49
email: info@diabetologia.it      webmaster: Pietro Tatavitto, DAMA s.a.s.