|
INVALIDITÀ CIVILE
Da Standard Italiani per la
cura del diabete mellito , 2007
Il
diabete mellito è tra le patologie considerate invalidanti. In tal senso
è possibile accedere a tutte le agevolazioni, rapportate al grado di
invalidità, previste dalle leggi attuali (1). Le associazioni di
pazienti e operatori sanitari, però, da anni lottano contro una visione
del diabete come malattia invalidante (si vedano, ad esempio, le ultime
conquiste sulla patente di guida). Le ragioni che possono condurre alla
presentazione della domanda di invalidità civile e il successivo
riconoscimento per il soggetto diabetico sono: diritto all’inserimento
nelle liste per la collocazione obbligatoria; elevazione nei limiti di
età nei concorsi pubblici; diritto a ottenere mansioni compatibili con
l’infermità invalidante; maggiori garanzie per la conservazione del
posto di lavoro; eventuale diritto ad alcune forme di sovvenzionamento.
La domanda di invalidità civile viene valutata da una commissione medica
composta da uno specialista in medicina legale, che assume le funzioni
di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra
gli specialisti in medicina del lavoro (legge 15/10/1990, n. 295) (2).
Il decreto ministeriale del 5/2/92 (3) distingue 4 classi, dalla I alla
IV, che tengono in considerazione: tipo di diabete; controllo
glicometabolico; presenza/assenza di complicanze, e il grado di
compromissione. Vengono quindi individuate diverse percentuali di
invalidità, in base alla classe a cui appartiene il soggetto. Le persone
affette da: diabete mellito tipo 2 con buon controllo metabolico (Classe
I), o diabete mellito tipo 1 con buon controllo metabolico, o diabete
mellito tipo 1 e 2 con iniziali manifestazioni micro- e
macroangiopatiche rilevabili solo con esami strumentali (Classe II) non
sono da considerarsi invalide poiché non raggiungono la percentuale
minima di invalidità, a differenza delle fasce di seguito riportate.
Purtroppo l’interpretazione di tali norme, essendo la definizione
piuttosto generica, è lasciata al buon senso delle commissioni
medico-legali, generando disparità di trattamento tra una commissione e
l’altra. La commissione medica deve fissare la visita di accertamento
entro tre mesi dalla presentazione della domanda; qualora questi tempi
non siano rispettati, l’interessato può presentare una diffida
all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita
entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della
domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al
giudice ordinario. Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità
civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta
dopo aver compilato un modulo disponibile presso la propria Azienda ASL.
A questo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale
e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono
presentate nuove menomazioni.
|
FASCIA
|
% INVALIDITÀ
minima |
% INVALIDITÀ
massima |
|
Diabete mellito tipo
1 o 2 con complicanze micro- e macroangiopatiche
con manifestazioni
cliniche di medio grado (Classe III)
|
41
|
50
|
|
Diabete mellito
insulino-trattato con mediocre controllo metabolico
e iperlipidemia o
con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia
(Classe III)
Diabete mellito
|
51 |
60 |
|
Diabete mellito
complicato da grave nefropatia e/o retinopatia
proliferante,
maculopatia, emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva
(Classe IV)
|
91 |
100 |
|