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CERTIFICAZIONE PER LA
PATENTE DI GUIDA
Da Standard
Italiani per la cura del diabete mellito , 2007
Indicazioni ministeriali (1)
La valutazione
dell’espressione clinica della malattia diabetica, effettuata dagli
specialisti in diabetologia e malattie del ricambio operanti presso
strutture pubbliche o convenzionate, deve necessariamente integrare la
valutazione da parte dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati
medici di idoneità alla guida, in particolare ai fini di una eventuale
scadenza anticipata. Il giudizio finale di idoneità per patenti di
categoria superiore (C, D, CE, DE) è di competenza della Commissione
medica locale. Anche per patenti di categorie A, B e BE, la presenza di
complicazioni diabetiche tali da determinare un rischio elevato per la
sicurezza della circolazione e dubbi per l’idoneità alla guida richiede
che il giudizio sia demandato alla Commissione medica locale. In casi
dubbi, lo specialista può comunque sempre demandare il giudizio di
idoneità alla Commissione medica locale. Il giudizio di idoneità dello
specialista deve basarsi sul grado di controllo metabolico, sulla
frequenza e le caratteristiche delle reazioni ipoglicemiche, sulla
presenza e la gravità delle complicanze croniche. Il controllo glicemico
viene valutato, in base ai livelli di HbA1c, come adeguato (HbA1c
<9,0%)
o non adeguato (HbA1c >9,0%).
Nella valutazione finale, il soggetto affetto da diabete mellito può
essere identificato con un profilo di rischio basso, medio o elevato. In
soggetti con profilo di rischio basso, potrà non essere prevista alcuna
limitazione della validità della patente rispetto alla scadenza
prevista. In situazioni caratterizzate da profilo di rischio maggiore
(escludendo il rischio “elevato”, di competenza della Commissione medica
locale), la riduzione della durata di validità sarà decisa dallo
specialista in base all’entità del rischio calcolato, in correlazione
diretta con i presumibili tempi di evoluzione futura del quadro clinico.
R A C C O M A N DA Z I O N I
Gli accertamenti relativi allo
stato delle complicanze croniche devono essere non antecedenti a 12 mesi
.
Il dosaggio dell’HbA1c
utilizzato per classificare il grado di compenso glicemico deve essere
non antecedente
a 3 mesi .
◆COMMENTO
La legge 85 del 22/3/2001
pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
n. 76 del 31/3/2001 (3)
ha modificato l’articolo
119 del nuovo Codice della
Strada (4), specificando che
“l’accertamento dei
requisiti psichici e fisici nei soggetti affetti da
diabete mellito per il
conseguimento, la revisione o la conferma
di patenti di categoria A,
B, BE e sottocategorie è effettuata dai
medici specialisti
nell’area della diabetologia e malattie metaboliche
della USL”. Permangono
invece di competenza della commissione
medica locale, integrata ai
sensi della legge 7 dicembre
1999, n. 472, con un medico
specialista diabetologo, le patenti
superiori (C, D, DE e
sottocategorie). Il medico diabetologo risulta
essere quindi comparato a
medico legale.
L’applicazione pratica di
queste norme legislative è stata tuttavia
caratterizzata, finora, da
grande eterogeneità sul territorio
nazionale, con disparità
fra regione e regione.
Una sistemazione organica
dell’argomento particolarmente
completa era stata attuata,
ad esempio, dalla Regione Toscana nel
2002, con la redazione di
linee-guida per il conseguimento, la revisione
o la conferma delle patenti
di categoria A,B, BE e sottocategorie
ai soggetti affetti da
diabete mellito, contenute nella delibera
n. 490 del 20 maggio 2002
(3,5).
Rimaneva tuttavia la
necessità di un’applicazione univoca
della norma a livello
nazionale; questa esigenza ha finalmente portato
nei mesi scorsi alla
costituzione, presso la Direzione Generale
della Prevenzione
Sanitaria, d’intesa con la Direzione Generale
della Motorizzazione, di un
Gruppo Tecnico composto da esperti
del Ministero della Salute,
del Ministero dei Trasporti, e da esperti
designati dalle Società
Scientifiche diabetologiche (AMD e SID).
I lavori di questo gruppo
si sono conclusi, in data 4/05/2006,
con la pubblicazione di una
nota circolare del Ministero della
Salute
Linee-guida per
l’accertamento e la valutazione della capacità
alla guida di soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la
revisione, o la conferma
delle patenti di categoria A, B, BE
(1).
Ribadendo “la necessità di
rendere omogenei e uniformi su
tutto il territorio
nazionale i criteri valutativi cui ispirarsi per la
valutazione sotto il
profilo della sicurezza alla guida della eventuale
minore durata della normale
scadenza prevista, nei confronti
di soggetti colpiti da
patologia diabetica e da eventuali complicanze
(sempre che l’entità delle
stesse non sia tale da comportare
inidoneità alla guida)”,
questo documento ha sottolineato il
ruolo centrale in questo
campo degli specialisti in diabetologia
e malattie del ricambio
operanti presso strutture pubbliche o convenzionate,
fornendo nel contempo una
serie di indicazioni generali,
alle quali attenersi
nell’esprimere il giudizio di idoneità alla
guida, e nell’indicarne
l’eventuale scadenza anticipata.
La valutazione, da
riportare su un modulo apposito, va effettuata
tenendo conto di alcuni
criteri clinici ritenuti essenziali
per discriminare il profilo
di rischio rispetto alla guida.
Prima di tutto bisogna
considerare il controllo glicemico,
che deve essere
classificato in funzione dei livelli di HbA1c (controllo
“adeguato” se
<9,0%,
“non adeguato” se >9,0%).
Anche la frequenza e le
caratteristiche degli episodi ipoglicemici
sono di grande importanza:
un giudizio “buono”, “accettabile”,
o “scadente” viene
attribuito a seconda che il numero degli
episodi in un mese sia
<2,
compreso fra 2 e 4, o >4;
in questo
giudizio deve poi rientrare
anche la valutazione della capacità di
avvertire l’ipoglicemia e
di saperla gestire in modo adeguato.
Ai parametri ora ricordati
si affianca una considerazione puntuale
dello stato delle eventuali
complicanze micro- e macroangiopatiche,
arrivando infine
all’attribuzione complessiva del profilo
di rischio, che sarà
definito come “basso”, “medio” o “elevato”
in accordo con lo schema
qui riportato:
1. Profilo di rischio
BASSO:
– Assenza di retinopatia
– Assenza di neuropatia
– Assenza di nefropatia o
microalbuminuria
– Ipertensione ben
controllata
– Controllo glicemico
ADEGUATO
– Giudizio complessivo
sulle ipoglicemie BUONO
2. Profilo di rischio
MEDIO:
– Retinopatia background o
proliferante, se con buona conservazione
del visus
– Neuropatia vegetativa o
sensitivo-motoria di grado lieve, se con
buona conservazione della
percezione sensitiva e delle capacità
motorie
– Nefropatia se solo con
macroalbuminuria
– Ipertensione se ben
controllata
– Cardiopatia ischemica se
ben controllata
– Controllo glicemico NON
ADEGUATO
– Giudizio complessivo
sulle ipoglicemie ACCETTABILE
3. Profilo di rischio
ELEVATO:
– Retinopatia proliferante
con riduzione del visus
– Neuropatia autonomia o
sensitivo-motoria grave, con perdita
della percezione sensitiva
e delle capacità motorie
– Nefropatia con
insufficienza renale cronica
– Ipertensione non
controllata
– Ischemia cardiaca recente (<1
anno) o non ben controllata
– Controllo glicemico NON
ADEGUATO
–
Giudizio
complessivo sulle ipoglicemie SCADENTE
–
La circolare del gruppo di
lavoro non fornisce indicazioni precise
su alcune delle metodiche
di indagine da utilizzare nella valutazione
delle complicanze croniche,
né un termine di validità
degli accertamenti clinici
e strumentali sui quali basare il giudizio
di idoneità: su questo
aspetto pare quindi realistico rifarsi a
quanto indicato nella già
ricordata normativa della Regione
Toscana (sostanzialmente
equivalente anche in altre normative regionali):
– Retinopatia diabetica:
visita oculistica completa con esame
del fundus oculi non
antecedente a 12 mesi.
– Neuropatia diabetica:
anamnesi con questionario mirato, esame
obiettivo neurologico
(eventuale biotesiometria), non antecedente
a 12 mesi.
– Nefropatia diabetica:
indici di funzionalità renale non antecedenti
a 12 mesi.
– Macroangiopatia
diabetica: elettrocardiogramma non antecedente
a 12 mesi.
– Controllo metabolico:
dosaggio dell’HbA1c non antecedente a
3 mesi.
La prescrizione di una
scadenza anticipata della patente deve essere
basata sulla valutazione
del rischio che l’idoneità possa venire
meno per una prevedibile
evoluzione della malattia negli anni
successivi.
Per i soggetti a rischio
considerato “basso” può non essere prevista
alcuna limitazione della
validità rispetto alla scadenza prevista;
in presenza di rischio
“medio” la durata sarà limitata in correlazione
diretta con i prevedibili
tempi di evoluzione delle
alterazioni rilevate; in
caso di giudizio di inidoneità temporanea,
verrà invece fissato un
termine per una rivalutazione successiva.
Per i soggetti a rischio
“elevato”, invece, il giudizio di idoneità
deve essere demandato alla
commissione medica locale.
Anche sul grado di
eventuale riduzione del periodo di validità
la circolare del 2006 non
fornisce indicazioni di sorta: ancora una
volta ci si può pertanto
basare indicativamente su quanto stabilito
dalla Regione Toscana:
– Assenza di complicanze,
con controllo glicemico buono (categoria
corrispondente al profilo
di rischio “basso”): nessuna riduzione.
– Assenza di complicanze
con controllo glicemico non accettabile
(categoria corrispondente
al profilo di rischio “medio”): riduzione
a 1-3 anni.
– Presenza di complicanze
lievi, con buon controllo glicemico,
senza ipoglicemie di
rilievo (categoria corrispondente a un
profilo di rischio compreso
fra “basso” e “medio”): riduzione
a 5 anni.
– Presenza di complicanze
di grado medio e/o controllo glicemico
non accettabile (categoria
corrispondente al profilo di rischio
“medio”): riduzione a 1-3
anni.
– Presenza di complicanze
di grado medio-grave, indipendentemente
dal controllo glicemico
(categoria corrispondente a un
profilo di rischio compreso
fra “medio” e “elevato”): riduzione
a 1 anno o, in casi
particolari, a 6 mesi.
– Presenza di complicanze
gravi, o ipoglicemie gravi e non avvertite,
o di altre situazioni che
possono pregiudicare la sicurezza
della guida (categoria
corrispondente al profilo di rischio
“elevato”): invio del
paziente alla commissione medica locale.
Un rimando alla commissione
è comunque sempre possibile, a
giudizio dello specialista,
di fronte a casi dubbi. |