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Ausili, Ortesi e Protesi

Plantari
scarpe e altri ‘aiuti’
Le ASL forniscono gratuitamente un complesso e ampio catalogo di ausili,
ortesi e protesi a
• tutti gli invalidi civili (la percentuale minima richiesta è il 33%)
• i ciechi totali e parziali, gli impoverenti gravi
• i minori di diciotto anni che necessitano di un intervento di
prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente
• le persone ricoverate in una struttura sanitaria che pur non essendo
ancora dichiarate invalide e pur non avendo nemmeno iniziato l’iter di
accertamento, ne hanno necessità e urgenza.
Chiedere l’invalidità
Nel caso del diabete, l’intervento più spesso necessario è la scarpa
ortopedica o il plantare. Questa può essere di serie e adattata o
realizzata ad hoc. Negli ultimi anni la tecnologia ha messo a
disposizione nuovi materiali e modi di produzione che consentono di
intervenire in tutte le fasi del ‘piede diabetico’ dalla prevenzione
fino alla piccola amputazione.
Dal punto di vista burocratico l’itinerario è piuttosto complesso. Per
prima cosa il paziente deve richiedere una invalidità civile facendo
domanda all’apposita Commissione ASL. L’invalidità ottenuta può essere
anche solo del 33%, ma il Verbale di visita deve esplicitare chiaramente
la patologia, la menomazione o la condizione che ha motivato la
concessione dell’invalidità (questo è importante perché le Commissioni
trattano con una certa fretta le richieste di invalidità ‘minori’ che
non danno diritto a prestazioni economiche dirette).
Una volta ottenuta l’invalidità, anche solo con il grado ‘minimo’ del
33%, inizia la trafila medico-burocratica che vede tre protagonisti: il
Medico Prescrittore, il Tecnico Ortopedico e gli uffici specializzati
presenti in ogni ASL.
I modelli di calzatura proposti al prezzo di rimborso previsto dalla Asl
sono in genere esteticamente carenti. Spesso quindi il privato finisce
per integrare la somma pur di avere un modello più piacevole. Insomma
considerando la lunghezza dell’iter e che sugli ausili, protesi e ortesi
che per qualunque ragione vengano acquistati privatamente, si applica
l’aliquota Iva agevolata del 4% e la detrazione del 19% del loro costo
dall’Irpef del paziente, in qualche caso l’acquisto diretto è la
soluzione migliore. Attenzione però, anche in questo caso è necessario
disporre di una prescrizione del Diabetologo meno dettagliata ma simile
al Progetto Terapeutico e di una dichiarazione di invalidità o handicap.
In linea generale i requisiti per ottenere un'agevolazione fiscale sono
meno stringenti e il risparmio consentito dal loro sfruttamento è pari a
circa un terzo del valore.
Il Medico
Prescrittore
Il Medico Prescrittore non è sempre né necessariamente il Diabetologo,
perché per richiedere un ausilio, ortesi o protesi, il medico ASL o
convenzionato, deve essere inserito in un apposito ‘albo’. Deve essere
insomma ‘prescrittore' ai fini del D.M. 332/1999 e non è detto che il
Diabetologo lo sia. Al di là di questa formalità, il Diabetologo
potrebbe ritenere opportuno delegare la prescrizione a un altro
specialista.
Lo specialista prescrittore deve stendere un ‘progetto terapeutico’ che
spiega in maniera piuttosto articolata e con un orizzonte di medio
termine, come si inserisce la richiesta all’interno di un programma di
gestione o di riabilitazione del paziente e una Prescrizione (in
Lombardia è definita ‘modello 03’) ed è un modulo appositamente
realizzato dalla ASL.
Il Tecnico Ortopedico
La prescrizione vera e propria richiede un'ottima conoscenza sia delle
possibilità esistenti, sia del nomenclatore. È quindi previsto che
questa prescrizione sia redatta e firmata dal Medico Prescrittore
insieme a un’altra figura: il Tecnico Ortopedico che produce il
preventivo di spesa.
I Tecnici Ortopedici non sono dipendenti della ASL e non sono nemmeno
liberi professionisti esterni. Si tratta quasi sempre di... fornitori
della ASL stessa, vale a dire titolari o dipendenti dei negozi e dei
laboratori che vendono o realizzano gli ausili, le ortesi o le protesi.
Una volta redatta la prescrizione e il piano terapeutico, il paziente si
reca all’apposito ufficio della ASL presentando:
• copia del verbale di riconoscimento dello stato di invalidità o
ricevuta di avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento
dello stato di invalidità
• programma terapeutico e prescrizione compilato da un Medico
Prescrittore, scelto tra quelli inseriti in un apposito albo regionale,
disponibile presso i presidi distrettuali.
La ASL, che generalmente valuta la domanda in tempi brevi, può
rispondere in tre modi:
• rifiutando per vari motivi la domanda
• autorizzando il modello 03
• accettandola ma riservandosi di fornire direttamente il paziente.
Per ogni assistito la ASL è tenuta ad aprire e mantenere aggiornata una
scheda contenente tutta la documentazione relativa alla richiesta di
ausili, ortesi e protesi.
A quel punto il paziente inizi la parte tecnica dell’iter, con le visite
e le prove necessarie a produrre l’ortesi che deve essere
necessariamente realizzata su misura con i tempi del caso.
I tempi e il collaudo
Se invece la ASL autorizza la fornitura, il dettagliante o il
laboratorio a cui il paziente si rivolge (che generalmente è quello a
cui fa capo il Tecnico Ortopedico che ha firmato la prescrizione) deve
fornire l’ausilio o la protesi entro un lasso di tempo definito (dal
nomenclatore).
Alla fornitura fa seguito una fase di collaudo che termina con
un'apposita certificazione del Medico Prescrittore. Ovviamente il
tecnico ortopedico - commerciante ha interesse a rendere più veloce e
meno problematica possibile questa fase, anche perché la ASL subordina
il pagamento alla presentazione del collaudo firmato. Viceversa, il
paziente ha interesse a procrastinare il più possibile la firma del
collaudo stesso ed eventualmente a sollecitare il parere del Diabetologo
nei casi dubbi o proponendogli un consulto con un altro specialista
della ASL (ortopedico, fisiatra o fisioterapista).
Durata, rinnovo
Se la prescrizione riguarda una fornitura periodica, come accade per i
materiali di consumo, occorrerà rinnovare la prescrizione solamente una
volta all’anno. Se riguarda un ausilio soggetto a deterioramento, il
nomenclatore prevede degli intervalli di tempo per la sostituzione. Per
una scarpa ortopedica, ad esempio, l’intervallo medio è di circa 12/18
mesi, secondo le indicazioni del nomenclatore tariffario, ma può essere
minore per un bambino o un ragazzo, o se il paziente fa un uso intensivo
dell’ausilio stesso (la previsione di utilizzo è contenuta nel piano
terapeutico). I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati su
specifica richiesta accompagnata da una dettagliata relazione del Medico
Prescrittore. Il rinnovo è a tutti gli effetti una pratica ex novo,
anche le eventuali misurazioni, calchi etc vanno rieseguiti.
Da
www.Diabete.it
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