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Agevolazioni fiscali : Iva al 4% su auto
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Un’auto per chi non può guidare
La normativa fiscale prevede diverse agevolazioni interessanti per quel che riguarda le auto. Queste sono erogate a persone non vedenti e a persone che nel verbale di visita sono definiti avere una “grave limitazione nella capacità di deambulazione”. Ovviamente si presuppone che queste persone non possano guidare la loro auto.
Le prestazioni sono erogate anche a persone definite ‘disabili motori’ ma senza gravi limitazioni, persone cioè che potrebbero guidare la loro macchina a condizione che siano titolari (o hanno richiesto) patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida. Che la Patente di guida speciale prescriva espressamente, indicandoli, la presenza di
adattamenti al veicolo.

Iva agevolata del 4% sul costo di acquisto dell’autoveicolo
La persona disabile ha diritto a un'aliquota Iva agevolata del 4% anziché del 20% sull'acquisto di autoveicoli (fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel) nuovi o usati.
Non si tratta di un'agevolazione da poco: di fatto equivale a uno 'sconto' del 16% sul prezzo totale della macchina.
L'aliquota agevolata è applicabile anche all’adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L'agevolazione può essere goduta una volta ogni 4 anni. Fa eccezione il caso in cui il precedente veicolo (per esempio a seguito di incidente) è stato cancellato dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico (vedi scheda). In questo caso però la vettura deve essere utilizzata in via prevalente e continuativa per il trasporto del disabile stesso.
Il concessionario che vende l'autoveicolo deve annotare sulla fattura che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della
legge 342/2000 o della legge 388/2000 e deve comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui fa riferimento il cliente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va eseguita entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.
Nell’intento di evitare abusi la Finanziaria 2007 ha stabilito che qualora nei primi due anni dall’acquisto l’automezzo venga venduto o regalato è dovuta dal venditore la differenza fra l’imposta agevolata e quella normale.

 

 

Da www.diabete.it

 

Istituto per lo studio e la cura del diabete - Centro di diabetologia accreditato SSN
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Via XXV aprile, complesso Ex Abetaia - Casagiove - 81022
 
ultimo aggiornamento domenica 03 aprile 2011 20.28.17
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