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Agevolazioni fiscali : Iva al 4% su auto

Un’auto per chi non può guidare
La normativa fiscale prevede diverse agevolazioni interessanti per quel
che riguarda le auto. Queste sono erogate a persone non vedenti e a
persone che nel verbale di visita sono definiti avere una “grave
limitazione nella capacità di deambulazione”. Ovviamente si presuppone
che queste persone non possano guidare la loro auto.
Le prestazioni sono erogate anche a persone definite ‘disabili motori’
ma senza gravi limitazioni, persone cioè che potrebbero guidare la loro
macchina a condizione che siano titolari (o hanno richiesto) patenti
speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di
utilizzare particolari dispositivi di guida. Che la Patente di guida
speciale prescriva espressamente, indicandoli, la presenza di
adattamenti
al veicolo.
Iva agevolata del 4% sul costo di acquisto dell’autoveicolo
La persona disabile ha diritto a un'aliquota Iva agevolata del 4%
anziché del 20% sull'acquisto di autoveicoli (fino a 2000 centimetri
cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con
motore diesel) nuovi o usati.
Non si tratta di un'agevolazione da poco: di fatto equivale a uno
'sconto' del 16% sul prezzo totale della macchina.
L'aliquota agevolata è applicabile anche all’adattamento di veicoli non
adattati già posseduti dal disabile. L'agevolazione può essere goduta
una volta ogni 4 anni. Fa eccezione il caso in cui il precedente veicolo
(per esempio a seguito di incidente) è stato cancellato dal Pubblico
registro automobilistico (PRA).
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati
direttamente dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico
(vedi scheda). In questo caso però la vettura deve essere utilizzata in
via prevalente e continuativa per il trasporto del disabile stesso.
Il concessionario che vende l'autoveicolo deve annotare sulla fattura
che si tratta di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge
449/97, ovvero della
legge 342/2000
o della
legge 388/2000
e deve comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui fa
riferimento il cliente, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i
dati anagrafici e la residenza del cessionario. La comunicazione va
eseguita entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della
importazione.
Nell’intento di evitare abusi la Finanziaria 2007 ha stabilito che
qualora nei primi due anni dall’acquisto l’automezzo venga venduto o
regalato è dovuta dal venditore la differenza fra l’imposta agevolata e
quella normale.
Da
www.diabete.it
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