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DIABETE & HANDICAP
Chiedere la
dichiarazione di handicap per un minore con il diabete è sbagliato dal
punto di vista psicologico e spesso inappropriato sotto quello medico.
Ma così facendo i genitori hanno accesso a diritti che altrimenti
sarebbero loro negati.
Posta in termini rigorosamente scientifici, la questione è molto
semplice. Un bambino o un ragazzo con diabete non si trova mai, per
prudenza diciamo ‘quasi mai’, in una condizione di handicap È vero però
che il bambino e a volte il ragazzo diabetico hanno bisogno di
particolare attenzione da parte dei genitori o di figure familiari,
inutile spiegarne le ragioni. Se in famiglia esiste una persona, una
madre che sta a casa o una nonna, a volte una persona di fiducia in
grado di seguire il bambino nella routine delle iniezioni e dei
controlli, vigilando anche sulle sue scelte alimentari, il problema
‘burocratico’ non esiste.
Ma cosa accade se ambedue i genitori lavorano fuori casa? Non sono una
esperta di queste cose, ma mi pare di capire che - soprattutto nel
privato - i margini concessi ai genitori per far fronte a un bambino
normale ma bisognoso di cure, siano minimi.
Viceversa se questo bambino viene dichiarato handicappato, ai genitori
si apre una scelta enorme di permessi retribuiti, indennità e diritti.
Strumenti ben disegnati e generosi che possono essere utilizzati con
grande flessibilità e permettono ai genitori di stare vicino al figlio
quando è necessario, per quel che è necessario, senza sacrifici
economici. Chiedere l’handicap, diviene l’unico modo per fare una cosa
giusta: stare vicino al figlio. L’alternativa (la madre che lascia il
lavoro per stare più vicino al figlio) è ancora più sbagliata e non solo
dal punto di vista economico.
Permessi e handicap
Congedi e
permessi di ogni tipo pienamente o comunque ben retribuiti, si aprono ai
genitori di bambini con handicap ‘grave’ dichiarato dalla Commissione
ASL

Prolungamento astensione
facoltativa (bambini fino a tre anni)
I genitori, anche adottivi o affidatari di bambini minori di tre anni
riconosciuti disabili in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge
104/92) possono usufruire di un prolungamento del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro retribuito, fatte salve migliori condizioni
fissate da contratti collettivi o aziendali, nella misura del 30% della
retribuzione (articolo 33 comma 1 legge 104/92).
Il prolungamento può arrivare al terzo anno di età del bambino e può
essere frazionato. Il diritto all'astensione facoltativa spetta anche al
padre se la madre non ne ha diritto. Il beneficio deve essere richiesto
all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza e non viene riconosciuto
nel periodo in cui il minore è ricoverato in istituti specializzati.
Riposi orari (bambini fino a tre anni)
In alternativa all'astensione facoltativa i genitori anche adottivi o
affidatari di bambini minori di tre anni riconosciuti disabili in
situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92) possono usufruire a
norma del 2° comma dell’articolo 33 legge 104/92, di un prolungamento
dei riposi retribuiti di due ore giornaliere impropriamente definiti
‘permessi per allattamento’ (art 33 D Lgs 151/2001). Il beneficio deve
essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza.
Alternativa delle due misure
L’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude che
l’altro possa godere del prolungamento della astensione facoltativa.
Astensione e riposi potranno essere alternati dallo stesso genitore nel
corso del periodo di validità delle misure.
Prolungamento astensione facoltativa (bambini da tre a otto anni)
I genitori, anche adottivi o affidatari di bambini che hanno compiuto i
tre ma non gli otto anni, riconosciuti disabili in situazione di gravità
(art 3, comma 3 legge 104/92) possono usufruire di un prolungamento del
periodo di astensione facoltativa dal lavoro retribuito, fatte salve
migliori condizioni fissate da contratti collettivi o aziendali, nella
misura del 30% della retribuzione per un periodo cumulativo massimo di
10 mesi.
Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di
appartenenza.
Permessi per genitori (da tre a 18 anni)
La madre o in alternativa il padre di un minore disabile di età
superiore a tre anni con handicap in situazione di gravità (ma non
ricoverato a tempo pieno) hanno diritto a un permesso mensile di tre
giorni, fruibili in maniera continuativa o frazionabili (in 6 mezze
giornate nei contratti privati, in 18 ore nei contratti pubblici). I
permessi sono pienamente retribuiti (art 33, comma 3 legge 104/92)
I giorni di permesso possono essere usufruiti da un genitore anche
quando l’altro fruisce della normale astensione facoltativa o del
congedo per la malattia del figlio. Il permesso può essere goduto anche
da un parente affine entro il terzo grado purchè convivente del
disabile. Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente
erogatore di appartenenza (per l’INPS con il modulo Hand-1)
Permessi per genitori di figli maggiorenni
I genitori anche adottivi ma non affidatari di maggiorenni riconosciuti
disabili in situazione di gravita (art 3 comma 3 104/92) hanno diritto a
un permesso mensile di 3 giorni, fruibili in maniera continuativa o
frazionabili (in 6 mezze giornate nei contratti privati, in 18 ore nei
contratti pubblici). I permessi si ‘esauriscono’ nell’arco del mese. I
permessi non goduti nel mese non possono quindi essere ‘riutilizzati’. I
permessi sono pienamente retribuiti (art 33, comma 3, legge 104/92). I
permessi spettano anche quando uno dei due genitori non lavora o non ne
ha diritto. Diversamente da quanto disposto per i permessi finalizzati
all’assistenza di figli minorenni, questi spettano se il figlio è
convivente o, se non convivente, qualora il genitore abbia i requisiti
della continuità e della esclusività dell’assistenza (art 20, legge
53/2000). Requisito che richiede la documentazione delle attività
effettuate (es: accompagnamento a visite). Il beneficio deve essere
richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza (per l’INPS con
il modulo Hand-2)
Congedo retribuito per la cura di familiari
Nell'arco della sua vita lavorativa ogni lavoratore può chiedere fino a
due anni di congedo retribuito (art 80, comma 2, legge 388/2000) per
l'assistenza di un familiare disabile che a giudizio della Commissione
Medica richiede un'assistenza o un intervento permanente, continuativo e
globale.
Il congedo può essere chiesto dai genitori o - se conviventi - dal
fratello o dalla sorella del disabile. Non può essere chiesto
contemporaneamente da due genitori. Il diritto al congedo è posto per
così dire ‘in capo’ al disabile. Un genitore potrà quindi utilizzare la
quota dei due anni non utilizzata dall’altro genitore e lo stesso vale
per fratelli e sorelle.
Il congedo può essere frazionato in giorni interi. Si considerano parte
del congedo i giorni festivi compresi fra 2 giorni lavorativi coperti
dal congedo stesso. Per esempio chi si astiene dal lavoro venerdì e il
lunedì seguente, utilizzerà 4 e non 2 giorni di congedo.
Il congedo è pienamente retribuito fino a un tetto rivalutato
annualmente (art. 4 bis legge 53/2000) che nel 2004 equivaleva a
36.151,98 euro annui. Per assenze di durata inferiore l’importo è
proporzionalmente ridotto (sarà quindi di 3.010 euro circa per un mese).
Il permesso non può essere usufruito contemporaneamente al permesso
mensile di 3 giorni.
Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di
appartenenza (per l’INPS con il modulo Hand-4 se a chiederlo sono i
genitori o Hand-5 se a chiederlo sono i fratelli del disabile).
Il congedo può essere utilizzato anche per l’assistenza al disabile
maggiorenne se sussistono i requisiti di continuità ed esclusività
dell’assistenza.
Cosa si intende per 'due anni'
Il limite di due anni (considerati i giorni festivi) va considerato
relativamente sia alla persona che chiede il congedo, sia alla persona
assistita. Ad esempio se due lavoratori dipendenti hanno bisogno di
assistere un comune familiare (ad esempio il loro padre), anche se
ciascuno dei due ha diritto a due anni di congedo, non potranno chiedere
più di due anni insieme per l'assistenza della stessa persona. Uno potrà
chiedere 6 mesi di congedo per il padre e l'altro al massimo 18 mesi.
Da
www.diabete.it ,
Franca De Santis fondatore e segretario
della Associazione Diabete Giovanile Regione Puglia |