diabete, , ,

 

 

Home
Chi siamo
Il diabete
Il diabete mellito a fumetti
Il diabete alimentare
In Primo Piano
Patologie associate
Le complicanze
L'alimentazione
Associazioni e centri
Medici in linea
Terapia e cura del diabete
Trapianti
Le leggi in Italia
News
Rubriche
Test
Iniziative umanitarie
Il Nuovo Dizionario
Cerca nel sito
Segnala questo sito
Arte e storia
Links
 

DIABETE & HANDICAP

Chiedere la dichiarazione di handicap per un minore con il diabete è sbagliato dal punto di vista psicologico e spesso inappropriato sotto quello medico. Ma così facendo i genitori hanno accesso a diritti che altrimenti sarebbero loro negati. Posta in termini rigorosamente scientifici, la questione è molto semplice. Un bambino o un ragazzo con diabete non si trova mai, per prudenza diciamo ‘quasi mai’, in una condizione di handicap È vero però che il bambino e a volte il ragazzo diabetico hanno bisogno di particolare attenzione da parte dei genitori o di figure familiari, inutile spiegarne le ragioni. Se in famiglia esiste una persona, una madre che sta a casa o una nonna, a volte una persona di fiducia in grado di seguire il bambino nella routine delle iniezioni e dei controlli, vigilando anche sulle sue scelte alimentari, il problema ‘burocratico’ non esiste.

Ma cosa accade se ambedue i genitori lavorano fuori casa? Non sono una esperta di queste cose, ma mi pare di capire che - soprattutto nel privato - i margini concessi ai genitori per far fronte a un bambino normale ma bisognoso di cure, siano minimi.

Viceversa se questo bambino viene dichiarato handicappato, ai genitori si apre una scelta enorme di permessi retribuiti, indennità e diritti. Strumenti ben disegnati e generosi che possono essere utilizzati con grande flessibilità e permettono ai genitori di stare vicino al figlio quando è necessario, per quel che è necessario, senza sacrifici economici. Chiedere l’handicap, diviene l’unico modo per fare una cosa giusta: stare vicino al figlio. L’alternativa (la madre che lascia il lavoro per stare più vicino al figlio) è ancora più sbagliata e non solo dal punto di vista economico.

Permessi e handicap

Congedi e permessi di ogni tipo pienamente o comunque ben retribuiti, si aprono ai genitori di bambini con handicap ‘grave’ dichiarato dalla Commissione ASL

Prolungamento astensione facoltativa (bambini fino a tre anni)
I genitori, anche adottivi o affidatari di bambini minori di tre anni riconosciuti disabili in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92) possono usufruire di un prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro retribuito, fatte salve migliori condizioni fissate da contratti collettivi o aziendali, nella misura del 30% della retribuzione (articolo 33 comma 1 legge 104/92).
Il prolungamento può arrivare al terzo anno di età del bambino e può essere frazionato. Il diritto all'astensione facoltativa spetta anche al padre se la madre non ne ha diritto. Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza e non viene riconosciuto nel periodo in cui il minore è ricoverato in istituti specializzati.

Riposi orari (bambini fino a tre anni)
In alternativa all'astensione facoltativa i genitori anche adottivi o affidatari di bambini minori di tre anni riconosciuti disabili in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92) possono usufruire a norma del 2° comma dell’articolo 33 legge 104/92, di un prolungamento dei riposi retribuiti di due ore giornaliere impropriamente definiti ‘permessi per allattamento’ (art 33 D Lgs 151/2001). Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza.

Alternativa delle due misure
L’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude che l’altro possa godere del prolungamento della astensione facoltativa. Astensione e riposi potranno essere alternati dallo stesso genitore nel corso del periodo di validità delle misure.

Prolungamento astensione facoltativa (bambini da tre a otto anni)
I genitori, anche adottivi o affidatari di bambini che hanno compiuto i tre ma non gli otto anni, riconosciuti disabili in situazione di gravità (art 3, comma 3 legge 104/92) possono usufruire di un prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro retribuito, fatte salve migliori condizioni fissate da contratti collettivi o aziendali, nella misura del 30% della retribuzione per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi.
Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza.

Permessi per genitori (da tre a 18 anni)
La madre o in alternativa il padre di un minore disabile di età superiore a tre anni con handicap in situazione di gravità (ma non ricoverato a tempo pieno) hanno diritto a un permesso mensile di tre giorni, fruibili in maniera continuativa o frazionabili (in 6 mezze giornate nei contratti privati, in 18 ore nei contratti pubblici). I permessi sono pienamente retribuiti (art 33, comma 3 legge 104/92)
I giorni di permesso possono essere usufruiti da un genitore anche quando l’altro fruisce della normale astensione facoltativa o del congedo per la malattia del figlio. Il permesso può essere goduto anche da un parente affine entro il terzo grado purchè convivente del disabile. Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza (per l’INPS con il modulo Hand-1)

Permessi per genitori di figli maggiorenni
I genitori anche adottivi ma non affidatari di maggiorenni riconosciuti disabili in situazione di gravita (art 3 comma 3 104/92) hanno diritto a un permesso mensile di 3 giorni, fruibili in maniera continuativa o frazionabili (in 6 mezze giornate nei contratti privati, in 18 ore nei contratti pubblici). I permessi si ‘esauriscono’ nell’arco del mese. I permessi non goduti nel mese non possono quindi essere ‘riutilizzati’. I permessi sono pienamente retribuiti (art 33, comma 3, legge 104/92). I permessi spettano anche quando uno dei due genitori non lavora o non ne ha diritto. Diversamente da quanto disposto per i permessi finalizzati all’assistenza di figli minorenni, questi spettano se il figlio è convivente o, se non convivente, qualora il genitore abbia i requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza (art 20, legge 53/2000). Requisito che richiede la documentazione delle attività effettuate (es: accompagnamento a visite). Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza (per l’INPS con il modulo Hand-2)

Congedo retribuito per la cura di familiari
Nell'arco della sua vita lavorativa ogni lavoratore può chiedere fino a due anni di congedo retribuito (art 80, comma 2, legge 388/2000) per l'assistenza di un familiare disabile che a giudizio della Commissione Medica richiede un'assistenza o un intervento permanente, continuativo e globale.
Il congedo può essere chiesto dai genitori o - se conviventi - dal fratello o dalla sorella del disabile. Non può essere chiesto contemporaneamente da due genitori. Il diritto al congedo è posto per così dire ‘in capo’ al disabile. Un genitore potrà quindi utilizzare la quota dei due anni non utilizzata dall’altro genitore e lo stesso vale per fratelli e sorelle.
Il congedo può essere frazionato in giorni interi. Si considerano parte del congedo i giorni festivi compresi fra 2 giorni lavorativi coperti dal congedo stesso. Per esempio chi si astiene dal lavoro venerdì e il lunedì seguente, utilizzerà 4 e non 2 giorni di congedo.
Il congedo è pienamente retribuito fino a un tetto rivalutato annualmente (art. 4 bis legge 53/2000) che nel 2004 equivaleva a 36.151,98 euro annui. Per assenze di durata inferiore l’importo è proporzionalmente ridotto (sarà quindi di 3.010 euro circa per un mese). Il permesso non può essere usufruito contemporaneamente al permesso mensile di 3 giorni.
Il beneficio deve essere richiesto all’Inps o all’ente erogatore di appartenenza (per l’INPS con il modulo Hand-4 se a chiederlo sono i genitori o Hand-5 se a chiederlo sono i fratelli del disabile).
Il congedo può essere utilizzato anche per l’assistenza al disabile maggiorenne se sussistono i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza.

Cosa si intende per 'due anni'
Il limite di due anni (considerati i giorni festivi) va considerato relativamente sia alla persona che chiede il congedo, sia alla persona assistita. Ad esempio se due lavoratori dipendenti hanno bisogno di assistere un comune familiare (ad esempio il loro padre), anche se ciascuno dei due ha diritto a due anni di congedo, non potranno chiedere più di due anni insieme per l'assistenza della stessa persona. Uno potrà chiedere 6 mesi di congedo per il padre e l'altro al massimo 18 mesi.

Da www.diabete.it ,

Franca De Santis fondatore e segretario della Associazione Diabete Giovanile Regione Puglia

Istituto per lo studio e la cura del diabete - Centro di diabetologia accreditato SSN
Regione Campania - Centro di Ricerca sul Piede Diabetico e sull'Educazione Alimentare
decreto n.315 del 19-12-2004
Via XXV aprile, complesso Ex Abetaia - Casagiove - 81022
 
ultimo aggiornamento domenica 27 giugno 2010 12.48.49
email: info@diabetologia.it      webmaster: Pietro Tatavitto, DAMA s.a.s.