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| Le leggi a
tutela dei diabetici |
PATENTE NAUTICA
ABILITAZIONI ESISTENTI:
Con
D.P.R. 431 del 9 ottobre 1997 è stato emanato il regolamento di attuazione della
legge n. 647 del 23/12/96, con cui sono state recepite le normative CEE in
materia di diporto nautico, esso prevede che le abilitazioni per il comando
delle unità da diporto e per la condotta dei motori, sono rilasciate per:
-
Imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario e imbarcazioni a motore con
potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV per la navigazione ENTRO 12
miglia dalla costa;
-
Imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario e imbarcazioni a motore per
la navigazione SENZA ALCUN LIMITE di distanza dalla costa;
Navi da diporto.
Per essere ammessi agli esami per il
conseguimento delle abilitazioni di cui al punto precedente, gli interessati
devono aver compiuto gli anni 18 per le abilitazioni al comando delle
imbarcazioni e per la condotta dei motori. Per l'abilitazione al comando delle
navi da diporto è necessario che gli interessati debbano aver conseguito
l'abilitazione per imbarcazioni da almeno un triennio.
Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui al
punto precedente, gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per le
abilitazioni al comando delle imbarcazioni e per la condotta dei motori. Per
l'abilitazione al comando delle navi da diporto è necessario che gli interessati
debbano aver conseguito l'abilitazione per imbarcazioni da almeno un triennio.
Non possono ottenere la patente nautica
- coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che sono stati
sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita
dalla legge 3 agosto 1988, n.327 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- coloro che sono stati
condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
Non possono inoltre ottenere la patente
nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle
navi da diporto
- coloro che abbiano riportato
condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e
successive modifiche o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
e dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
Avverso il mancato rilascio della patente nautica
per i motivi di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e
della navigazione. I requisiti fisici richiesti per l'ammissione agli esami sono
quelli indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1997.
Tale decreto prevede che il candidato:
- sia esente da malattie
fisiche o psichiche, deficienze organiche o minoranze anatomiche o funzionali
o psichiche che possano, comunque, pregiudicare la sicurezza del comando del
mezzo al quale la patente lo abilita o impedire lo svolgimento delle varie
mansioni atte a far fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che
possano verificarsi durante la navigazione;
- non risulti dedito all'uso
di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
- per il conseguimento o la
convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo
visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per
evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione
binoculare.
Per i soggetti monoculari, il visus dell'occhio residuo non può essere, senza
correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere
comprovata.
In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico
da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con
lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due
lenti può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
- percepisca da ciascun
orecchio la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di otto
metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che
sente di meno, senza l'uso di apparecchi correttivi.
- altre malattie invalidanti
come affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del
sistema nervoso, epilessia, malattie psichiche, malattie del sangue, malattie
apparato urogenitale, sono specificate
nell'allegato A del D.P.R. 9 ottobre
1997 n. 431.
Per essere ammesso agli
esami il candidato deve presentare istanza in bollo, compilando
l'apposito modulo in duplice copia in distribuzione presso le sezioni "DIPORTO
NAUTICO" delle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Una copia vistata dall'Ufficio consente al
candidato di esercitarsi a bordo delle imbarcazioni.
A corredo della domanda il candidato deve
presentare:
- Certificato medico in bollo
rilasciato in base alle norme stabilite col D.P.R. 6 giugno 1973 e successive
modifiche e D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 43;
- Due fotografie formato
tessera;
- Certificati di nascita, di
residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta
dall'interessato a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- Attestazione relativa
all'avvenuto versamento della somma di lire 25.000 sul c/c n. 8003 intestato
all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma, causale: ammissione esami patente
nautica (per le navi lire 125.000);
- Attestazione relativa
all'avvenuto versamento della somma di lire 5.000 (per le navi lire 30.000)
sul c/c n.______________________ intestato alla Sezione Provinciale di
tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione si trova l'ufficio sede
dell'esame (causale: Capo XV - Capitolo n. 3570 - su bollettino Mod. CH 8
quater).
Alla prenotazione degli esami vanno
consegnati:
- Ricevuta di pagamento della
tassa di concessione governativa di lire 50.000 (70.000 per le navi) sul
c.c.p. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma (per la
Sicilia c.c.p. 8904) con la causale "Tassa Conc. Gov. rilascio patente";
- Attestazione di pagamento
dello stampato a rigoroso rendiconto di lire_____________________ sul c.c.p.
intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato con la causale Capo XV - Cap.
3484 CEED - Provv. Gen. dello Stat;.
- Marca da bollo di lire
20.000.
A corredo della domanda il candidato deve
presentare:
- Certificato medico in bollo
rilasciato in base alle norme stabilite col D.P.R. 6 giugno 1973 e successive
modifiche e D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 43;
- Due fotografie formato
tessera;
- Certificati di nascita, di
residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta
dall'interessato a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- Attestazione relativa
all'avvenuto versamento della somma di lire 25.000 sul c/c n. 8003 intestato
all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma, causale: ammissione esami patente
nautica (per le navi lire 125.000);
- Attestazione relativa
all'avvenuto versamento della somma di lire 5.000 (per le navi lire 30.000)
sul c/c n.______________________ intestato alla Sezione Provinciale di
tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione si trova l'ufficio sede
dell'esame (causale: Capo XV - Capitolo n. 3570 - su bollettino Mod. CH 8
quater).
Alla prenotazione degli esami vanno consegnati:
L'esame di abilitazione è pubblico
e non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di
presentazione dell'istanza.
Decorso tale termine il candidato potrà prendere
visione della data stabilita per le prove di esame consultando il calendario
affisso all'albo della Capitaneria di Porto.
L'esame consiste in una prova teorica e in una
pratica in base ai programmi stabiliti con il D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431,
allegati D-E.
I candidati agli esami devono presentarsi muniti
di valido documento d'identità; nel caso di ripetizione della prova teorica o
pratica, non devono essere assolti ulteriori pagamenti di tasse o tributi.
Al candidato che abbia superato favorevolmente
sia la prova teorica che quella pratica verrà immediatamente consegnata la
patente nautica dal presidente della Commissione o dall'esaminatore, previa
apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato
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