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Le leggi a tutela dei diabetici

PATENTE NAUTICA

ABILITAZIONI ESISTENTI:

Con D.P.R. 431 del 9 ottobre 1997 è stato emanato il regolamento di attuazione della legge n. 647 del 23/12/96, con cui sono state recepite le normative CEE in materia di diporto nautico, esso prevede che le abilitazioni per il comando delle unità da diporto e per la condotta dei motori, sono rilasciate per:

  • Imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario e imbarcazioni a motore con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV per la navigazione ENTRO 12 miglia dalla costa;

  • Imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario e imbarcazioni a motore per la navigazione SENZA ALCUN LIMITE di distanza dalla costa;

Navi da diporto.

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui al punto precedente, gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni e per la condotta dei motori. Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto è necessario che gli interessati debbano aver conseguito l'abilitazione per imbarcazioni da almeno un triennio. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui al punto precedente, gli interessati devono aver compiuto gli anni 18 per le abilitazioni al comando delle imbarcazioni e per la condotta dei motori. Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto è necessario che gli interessati debbano aver conseguito l'abilitazione per imbarcazioni da almeno un triennio.

  Non possono ottenere la patente nautica

  • coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.327 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
  • coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto

  • coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 e successive modifiche o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione. I requisiti fisici richiesti per l'ammissione agli esami sono quelli indicati nel D.P.R. 9 ottobre 1997.
Tale decreto prevede che il candidato:

  • sia esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minoranze anatomiche o funzionali o psichiche che possano, comunque, pregiudicare la sicurezza del comando del mezzo al quale la patente lo abilita o impedire lo svolgimento delle varie mansioni atte a far fronte alle situazioni di pericolo o di emergenza che possano verificarsi durante la navigazione;
  • non risulti dedito all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
  • per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
    Per i soggetti monoculari, il visus dell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.
    In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
  • percepisca da ciascun orecchio la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza l'uso di apparecchi correttivi.
  • altre malattie invalidanti come affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, epilessia, malattie psichiche, malattie del sangue, malattie apparato urogenitale, sono specificate nell'allegato A del D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431.

Per essere ammesso agli esami il candidato deve presentare istanza in bollo, compilando l'apposito modulo in duplice copia in distribuzione presso le sezioni "DIPORTO NAUTICO" delle Capitanerie di Porto competenti per territorio.

Una copia vistata dall'Ufficio consente al candidato di esercitarsi a bordo delle imbarcazioni.

A corredo della domanda il candidato deve presentare:

  • Certificato medico in bollo rilasciato in base alle norme stabilite col D.P.R. 6 giugno 1973 e successive modifiche e D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 43;
  • Due fotografie formato tessera;
  • Certificati di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  • Attestazione relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 25.000 sul c/c n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma, causale: ammissione esami patente nautica (per le navi lire 125.000);
  • Attestazione relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 5.000 (per le navi lire 30.000) sul c/c n.______________________ intestato alla Sezione Provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione si trova l'ufficio sede dell'esame (causale: Capo XV - Capitolo n. 3570 - su bollettino Mod. CH 8 quater).

Alla prenotazione degli esami vanno consegnati:

  • Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 (70.000 per le navi) sul c.c.p. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma (per la Sicilia c.c.p. 8904) con la causale "Tassa Conc. Gov. rilascio patente";
  • Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di lire_____________________ sul c.c.p. intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato con la causale Capo XV - Cap. 3484 CEED - Provv. Gen. dello Stat;.
  • Marca da bollo di lire 20.000.

A corredo della domanda il candidato deve presentare:

  • Certificato medico in bollo rilasciato in base alle norme stabilite col D.P.R. 6 giugno 1973 e successive modifiche e D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 43;
  • Due fotografie formato tessera;
  • Certificati di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  • Attestazione relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 25.000 sul c/c n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma, causale: ammissione esami patente nautica (per le navi lire 125.000);
  • Attestazione relativa all'avvenuto versamento della somma di lire 5.000 (per le navi lire 30.000) sul c/c n.______________________ intestato alla Sezione Provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione si trova l'ufficio sede dell'esame (causale: Capo XV - Capitolo n. 3570 - su bollettino Mod. CH 8 quater).

Alla prenotazione degli esami vanno consegnati:

  • Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 (70.000 per le navi) sul c.c.p. 8003 intestato all'Ufficio del Registro Tasse CC.GG. Roma (per la Sicilia c.c.p. 8904) con la causale "Tassa Conc. Gov. rilascio patente";

  • Attestazione di pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto di lire_____________________ sul c.c.p. intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato con la causale Capo XV - Cap. 3484 CEED - Provv. Gen. dello Stat;.
  • Marca da bollo di lire 20.000.

L'esame di abilitazione è pubblico e non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data di presentazione dell'istanza.

Decorso tale termine il candidato potrà prendere visione della data stabilita per le prove di esame consultando il calendario affisso all'albo della Capitaneria di Porto.

L'esame consiste in una prova teorica e in una pratica in base ai programmi stabiliti con il D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431, allegati D-E.

I candidati agli esami devono presentarsi muniti di valido documento d'identità; nel caso di ripetizione della prova teorica o pratica, non devono essere assolti ulteriori pagamenti di tasse o tributi.

Al candidato che abbia superato favorevolmente sia la prova teorica che quella pratica verrà immediatamente consegnata la patente nautica dal presidente della Commissione o dall'esaminatore, previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato

 

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ultimo aggiornamento domenica 27 giugno 2010 12.48.49
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