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| Le leggi a
tutela dei diabetici |
Tema
Chi ti darà la patente?
"Un passo avanti", sostengono le ASL,
"una presa in giro o quasi", ribattono le Associazioni. Come è
cambiato l'iter burocratico che la persona con il diabete affronta
per rinnovare la patente?
Antonio Cabras, presidente della Federazione Nazionale Diabete
Giovanile non è affatto soddisfatto della normativa per il
rilascio e il rinnovo della patente di guida alle persone con il
diabete.
Il mondo delle Associazioni è anzi sul piede di guerra e la FAND
ha spinto le persone che hanno a cuore il problema del diabete a
inviare lettere, fax o e-mail al Ministero dei Trasporti per
sollecitare una modifica o perlomeno una diversa applicazione
della normativa.
Al contrario, Sergio Carasi, presidente della Commissione medica
locale di Brescia definisce la legge approvata il 7 dicembre
dell'anno scorso "un notevole passo avanti sia dal punto di vista
sociale della sicurezza della guida, sia dal punto di vista di chi
ha il diabete, e va contro ogni discriminazione".
Chi ha ragione? La verità probabilmente sta nel mezzo, e dipende
anche dalle diverse situazioni locali. La legge 472 del 7 dicembre
1999 avrà un effetto positivo nelle aree in cui le Commissioni
mediche locali agivano in maniera più restrittiva. Cambierà poco
invece nelle aree seguite dalle Commissioni più 'liberali'. La
forte discrezionalità delle Commissioni mediche locali, gli organi
incaricati di concedere la patente e di rinnovarla, portava
infatti a comportamenti molto diversi.
Davanti a casi analoghi una Commissione poteva concedere un
rinnovo valido cinque anni, mentre un'altra obbligava la persona
con il diabete a ripresentarsi di lì a pochi mesi.
Le 'linee guida'
Nel 1997, sollecitato dalla Federazione Diabete Giovanile e dalla
Federazione Italiana Diabete, il Consiglio Superiore della Sanità
e il Ministero dei Trasporti avevano cercato di 'imbrigliare' la
discrezionalità delle Commissioni creando un gruppo di lavoro
denominato 'Sicurezza del Traffico' per affrontare più in
dettaglio il problema. Insieme ai rappresentanti delle
Associazioni e tenendo presente una normativa europea del 1991,
gli esperti del Consiglio Superiore della Sanità hanno elaborato
delle 'Linee guida': una serie di indicazioni autorevoli, ma
sempre soggette al consenso delle Commissioni.
Secondo queste linee guida, che pure non avevano un valore 'di
legge', le Commissioni avrebbero dovuto rilasciare e rinnovare per
cinque anni le patenti 'normali' A, B e BE a tutte le persone con
il diabete, insulinodipendenti e non, anche in presenza di
complicanze, purché non gravi e comunque certificate dal medico
diabetologo curante. Per le patenti C e CE (quelle necessarie a
chi trasporta merci) invece, rilascio e rinnovo duravano cinque
anni solo per i diabetici non insulinodipendenti e senza
complicanze. In tutti gli altri casi la concessione era ridotta a
due anni, periodo che poteva essere ulteriormente limitato per i
diabetici con complicanze. Infine, le patenti D e DE venivano
rilasciate solo a diabetici non trattati farmacologicamente e
senza complicanze: anche in questo caso, comunque, il controllo
periodico era effettuato ogni due anni.
"La legge del '99 non ha fatto altro che dare un valore più
ufficiale alle linee guida senza modificarle", fa notare Cabras,
che si aspettava dalla tanto attesa legge una maggiore
liberalizzazione, che prendesse atto delle superiori possibilità
di controllo glicemico che le nuove terapie, le insuline e gli
strumenti per l'autocontrollo consentono, "l'unica novità riguarda
le modalità di verifica dell'idoneità". Per quel che riguarda le
patenti 'normali', la legge 472 del 16 dicembre 1999 abolisce
infatti le Commissioni mediche locali: che sono sostituite da
'organi medici monocratici', cioè da un medico specialista dell'Asl,
che indicherà da solo la scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico.
L'attuazione: una questione di dettagli
Le Commissioni, tuttavia, rimarranno in vigore per le patenti 'professionali':
la novità, in questo caso, è data dalla presenza di un diabetologo
che potrà intervenire sia per gli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia per esprimere il giudizio finale. A che
punto è l'attuazione di questa legge? Di fatto a un punto fermo e
non - insiste Sergio Carasi - per cattiva volontà dei dirigenti
ASL: "Molte cose sono ancora da chiarire", commenta il direttore
del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Brescia; il Ministero ha
infatti sostituito i 'vecchi' medici accertatori con una nuova
figura professionale - quella dei medici specialisti dell'USL -
senza però definirle. Tocca ora al Ministero fornire gli elenchi
di questi medici specialisti e a chiarire le modalità di
interazione fra le Commissioni attuali e i loro 'nuovi' membri
diabetologi. "Insomma dal punto di vista amministrativo è una
legge abbastanza complicata da attuare: bisogna creare una
struttura organizzativa nuova", sottolinea Carasi.
Per fare un esempio, visto che le persone con il diabete
rappresentano solo il 10-15% dei casi da esaminare, bisognerà
concentrarle in apposite sedute coerenti con le disponibilità dei
medici diabetologi. Non si può sperare di inserire un bravo
specialista in una Commissione che normalmente si riunisce due o
tre volte a settimana.
Rimane la discrezionalità
"All'inizio avevamo accolto la nuova legge con entusiasmo. In
realtà è cambiata solo la forma e non la sostanza", polemizza
pacatamente Antonio Cabras. La presenza obbligatoria del
diabetologo, che fino ad oggi era accettato solo se richiesto dal
diabetico stesso, rappresenta un aspetto importante, ma questa
legge, a parere delle Associazioni, "avrebbe dovuto superare il
concetto stesso di discrezionalità nel rinnovo delle patenti.
Questo non è accaduto: i rinnovi saranno sempre rilasciati a
discrezione". La lotta delle Associazioni è quindi destinata a
continuare. Le parole d'ordine sono quelle di sempre. "Per prima
cosa vogliamo che la legge faccia esplicito riferimento alle linee
guida del 1997", elenca Cabras, "in pratica vogliamo che la legge
elevi a cinque anni la durata del rinnovo, per entrambi i tipi di
diabete, indipendentemente dalle complicanze". Altre direzioni di
intervento sono il decentramento delle Commissioni (monocratiche o
meno) a livello di Aziende Sanitarie Locali e non provinciali e
una maggiore collaborazione e quindi corresponsabilità tra
Commissioni e Centri di Diabetologia. "Tutto sommato la legge ha
testimoniato l'attenzione del legislatore al problema. Concedere e
rinnovare patente alle persone con il diabete è visto ormai dalla
società come un diritto, non come un rischio calcolato. Abbiamo
solo bisogno di uno strumento legislativo che imponga un salto di
qualità culturale da parte delle Commissioni vecchie e nuove".
Vuoi leggere un articolo di ModusOnLine sulle attività delle
Associazioni e le pressioni sul Governo per cambiare la
legge?[www.modusonline.it/mol5/a.html]
Ultima modifica: gennaio 2001
Tema
Cosa è cambiato e cosa no
Cosa è cambiato con la nuova
legge
I non insulino-trattati possono rinnovare le
patenti 'normali' (A, B, BE) presso la Asl senza
passare dalla Commissione medica locale.
Chi segue una terapia insulinica o soffre di
complicanze per rinnovare le patenti 'normali'
sarà visitato non da una Commissione medica di tre
membri ma da un solo medico.
Il rinnovo delle patenti 'professionali' (C)
viene deciso dalla Commissione medica locale
integrata da uno specialista in diabetologia.
Cosa invece non è cambiato
La legge non recepisce ufficialmente le linee
guida elaborate dal Ministero della Sanità e da
quello dei trasporti.
Il potere discrezionale delle Commissioni non
viene ridotto.
La patente D continua a non essere rilasciata
o rinnovata a persone col diabete in cura con
qualsiasi farmaco.
Vuoi leggere un articolo di ModusOnLine sulle
attività delle Associazioni e le pressioni sul
Governo per cambiare la legge?
[www.modusonline.it/mol5/a.html]
Ultima modifica: gennaio 2001
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NotizPatente
di Guida: accertamento dell’idoneità
psico-fisica per i diabeticii |
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Il Diabete, inserito tra le
patologie elencate nell’Appendice II
del Regolamento di esecuzione del
Codice della strada, è considerata
malattia invalidante anche ai fini
del rilascio del certificato di
idoneità alla guida di veicoli a
motore, ed è per questo che la
possibilità di guidare, per tutti i
cittadini diabetici, è subordinata
alla verifica del possesso di
determinati requisiti.
Attualmente, dopo numerosi
interventi che hanno modificato più
volte la normativa, è stabilito che
"l'accertamento dei requisiti
psichici e fisici nei confronti dei
soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti di categoria
A, B, BE e sottocategorie, è
effettuato dai medici specialisti
nell’area della diabetologia e
malattie del ricambio dell'A.S.L.
che indicheranno l'eventuale
scadenza entro la quale effettuare
il successivo controllo medico cui è
subordinata la conferma o la
revisione della patente di guida"
(art. 119 D. L.vo 285/1992).
E' quindi il medico della A.S.L.
specialista in diabetologia e
malattie del ricambio il sanitario a
cui devono rivolgersi i cittadini
affetti da diabete, per richiedere
il certificato di idoneità alla
guida. Quest’ultimo sanitario, sulla
base della visita medica e di esami
clinici, emetterà il giudizio di
idoneità alla guida, indicando anche
il periodo di validità della
patente, oppure invierà
l’interessato in Commissione Medico
Locale per una valutazione globale e
collegiale della situazione clinica
invalidante nei casi in cui l’esito
degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio abbia
fatto sorgere dubbi circa l’idoneità
e la sicurezza della guida.
Nel caso di soggetti affetti da
diabete che vogliano ottenere
l’idoneità medica per il
conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti di categoria
C, D. CE, DE, e sottocategorie, ci
si dovrà rivolgere alla CML,
integrata da uno specialista
diabetologo, che emetterà, in
seguito agli accertamenti clinici
effettuati ed alla visita medica,
giudizio di idoneità, o
non-idoneità. Nei soggetti di tale
gruppo, sottoposti a trattamento con
insulina, in ogni caso gli
accertamenti sono effettuati ogni
anno, salvo periodi più brevi
indicati sul certificato di
idoneità.
Sono attualmente allo studio di
questa Amministrazione, proposte di
modifiche semplificative alle
disposizioni sopra descritte, che
potrebbero talora risultare
penalizzanti sia per gli aspetti
organizzativi che nei confronti
degli utenti.
Fonte:
www.ministerosalute.it |
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