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| Le leggi a
tutela dei diabetici |
Sent.821/2001
Racc.1366/99
2222/2001/E
TRIBUNALE DI NUORO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa A. Colli, ha pronunciato, mediante pubblicazione del
dispositivo e motivazione e motivazione contestuale nell’udienza del 09.05.2001
la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria al N. 1366 del
R.A.C.L. per l'anno I999, promossa da: ...............
CONTRO
MINISTERO DEL TESORO
COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE E DI INVALIDITA' CIVILE
rappr.to ex lege dall'Avv.ra Distrettuale dello Stato di Cagliari e, per delega,
dal funzionario dott. L. Coco.
OGGETTO: riconoscimento del diritto alle
prestazioni di cui all'art.31.104/92.
CONCLUSIONI: come da verbale
18 GIUGNO 2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso regolarmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio i
soggetti di cui in epigrafe davanti a questo giudice del lavoro chiedendo il
riconoscimento, in capo al figlio minore, dei requisiti di cui all'art.3 co.3 l.104/92,
con tutte le conseguenze dalla normativa prevista (art.33) in ordine alle
agevolazioni spettanti ai genitori del minore; il tutto con vittoria di spese e
di onorari.
Esponeva la parte ricorrente, a sostegno del proprio ricorso, che il figlio
minore era affetto da grave forma di diabete mellito I° tipo con instabilità
metabolica, dall'età di due anni; che in data 18.11.94 la Commissione Medica
Periferica presso la ASL di Nuoro, riconosceva il minore affetto da patologia di
particolare gravità, e pertanto, avente diritto ai benefici previsti dalla l.104/92;
che in data 07.08.98, a seguito di nuovo accertamento della Commissione Medica
Periferica per le pensioni di guerra ed invalidi civili, lo stato di handicap
del minore veniva valutato non più “grave” ma “semplice”, con conseguente venir
meno del diritto alle agevolazioni riconosciute dalla legge ai genitori in
ragione dell’handicap del figlio minore; che inutilmente era stato esperito un
procedimento amministrativo di impugnazione del provvedimento e che non aveva
ottenuto soddisfazione nella propria pretesa.
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della
domanda in quanto infondata.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e mediante consulenza
tecnica medico legale, sottoponendo al C.T.U. quesiti la cui ampiezza potesse
togliere ogni dubbio sulle reali condizioni di salute e di eventuale minorazione
della parte ricorrente.
All’udienza odierna, questo giudice, riteneva la causa sufficientemente
istruita, e successivamente alla discussione, decideva come da dispositivo
pubblicato contestualmente alla motivazione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento.
La Consulenza tecnica ha accertato che il minore “Omissis” possiede i requisiti
richiesti dall’art.3 co.3 l.104/92, potendosi qualificare in termini di gravità
la minorazione da cui, è affetto, con conseguente diritto per i genitori alle
agevolazioni di cui all’art. 33 della stessa legge
In particolare, il consulente ha stabilito che il minore ricorrente è affetto da
diabete mellito insulino-dipendente da cui deriva le necessità di una terapia
insulinica con tre somministrazioni al giorno, autocontrollo metabolico con tre
o quattro determinazioni della glicemia al giorno; che pertanto, attualmente
presenta uno squilibrio metabolico tale da richiedere un controllo continuo da
parte dei genitori in considerazione anche dell’età adolescenziale del minore
che rende particolarmente elevato il rischio di crisi ipoglicemiche importanti (cfr.
i diversi referti medici della Pediatria dell'Ospedale S. Francesco di Nuoro:
08.07.98; 26.01.00; 26.10.00). Ha precisato ancora il C.T.U. che “tale
minorazione comporta la necessità di un intervento assistenziale permanente,
continuo e globale, perché il bambino, vista l’età, non può autogestire tale
malattia e, quindi, finché non raggiungerà un’età più matura, si è di fronte a
una situazione di handicap grave. Il diabete, nonostante sia un’affezione grave
e con molteplici complicazioni, non da origine in genere ad un grave handicap
almeno che, come nel caso in questione, si abbia a che fare con un minore con
una forma scompensata e difficilmente controllabile.
Ritiene il giudice che non sussistono ragioni per discostarsi dal giudizio
espresso dal C.T.U., in quanto fondato su seri e completi accertamenti clinici e
sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali fondate su retti criteri
tecnici e iter logico ineccepibile, tali da realizzare le condizioni previste
dalla normativa succitata. Difatti, la norma in questione consente di valutare
la gravità della minorazione facendo riferimento non solo alla rilevanza della
patologia oggettivamente considerata, ma anche all’età della persona, cosicché
la necessità di assistenza continuativa, permanente e globale nella sfera
individuale deve essere individuata tenendo in considerazione la specifica
incidenza della malattia nel singolo caso
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con decorrenza come da dispositivo,
con il conseguente riconoscimento del diritto dei genitori del minore a godere
delle agevolazioni di cui all’art.33 l.104/92.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la regola della soccombenza
con liquidazione come da dispositivo.
Le spese del C.T.U., vanno definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara la sussistenza di una situazione di handicap grave in capo al minore
“Omissis”, ex art. 3 co. 3 l.104/1992, con conseguente diritto dei genitori del
medesimo a godere delle agevolazioni di cui all'art. 33, a decorrere dalla data
di presentazione della domanda;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in
complessive lire 1.500.000 (di cui lire 650.000 per onorari), oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi;
- pone a definitivo carico del Ministero del Tesoro le spese di C.T.U. liquidate
con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, 09.05.2001
Il G.d.L.
Dott.ssa A. Colli
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