|
|
|
In Gazzetta il testo del decreto ministeriale che modifica il regolamento Patente ai diabetici, ritoccate le norme (Dm Trasporti 16.10.1998) Chi è affetto da diabete mellito può conseguire la patente di guida, dietro parere medico, solo se non ha bisogno di trattamento con insulina. In quest'ultimo caso la patente non potrà essere né rilasciata né rinnovata, salvo casi straordinari. E' quanto stabilisce la modifica al regolamento del codice della strada approvata con decreto del ministero dei Trasporti del 16 ottobre. Nel vecchio testo si faceva distinzione tra patenti A e B e patenti C, D ed E. Per il primo gruppo era vietata la patente solo in caso di complicanze oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata. Per il secondo gruppo la patente era comunque vietata nei casi di diabete insulino-dipendente. La nuova norma elimina questa distinzione tra i due gruppi di patente, estendendo di fatto i vincoli previsti per i diabetici. (1 dicembre 1998)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la direttiva 91 /439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito nell'allegato III: "Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore"; Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE e 28 giugno 1996 di specificazione delle norme dell'ordinamento interno circa i "Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore"; Visti l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 320 - appendice II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [1]; Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [2]; Vista la nota n. 400.7/L.D. I.6/D.M.88/94/1939 del 18 dicembre 1997 diramata dal Ministero della sanità, concernente "Rilascio e rinnovo delle patenti di guida. Soggetti affetti da diabete", che trasmette agli organi interessati il documento: "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete" approvato dal C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997; Considerato opportuno, conseguentemente, modificare il sopracitato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 giugno 1996, confermando per i candidati al rilascio della patente di guida o conducenti colpiti da diabete, il recepimento della normativa di cui ai punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91 /439/CEE; Decreta:
A parziale modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 giugno 1996, il punto B "Diabete" dell'appendice II, art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495 [3], e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91 /439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, è sostituito dal seguente: "La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare". -------------------------------------- note: [1] L'art. 119 del codice della strada indica i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. L'art. 320 del regolamento del codice della strada elenca le malattie invalidanti. [2] L'articolo 229 del codice della strada indica il procedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie. [3] Questo è il testo dell'appendice II sostituita dall'articolo "La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
|
|
Istituto per lo studio e
la cura del diabete -
Centro di diabetologia accreditato SSN
Regione Campania - Centro di
Ricerca sul Piede Diabetico e sull'Educazione Alimentare
decreto n.315 del 19-12-2004
Via XXV aprile,
complesso Ex Abetaia - Casagiove - 81022
ultimo
aggiornamento
domenica 27 giugno 2010 12.48.49
email:
info@diabetologia.it
webmaster:
Pietro Tatavitto,
DAMA s.a.s.
|