|
| |
| Le leggi a
tutela dei diabetici |
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) cosi' come modificata dalla
Legge 8 marzo 2000, n. 53
33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro
di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]
(7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo
pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971,
nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.
903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n 423, ha fornito l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare
INPS 17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del
decreto citato.
home
|