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| Le leggi a
tutela dei diabetici |
Legge
del 5 febbraio 1992, n°104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
Art. 1
Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di
libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona
handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2
Principi generali.
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Art. 3
Soggetti aventi diritto.
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi
e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni
previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4
Accertamento dell'handicap.
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5
Principi generali per i diritti della persona handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione
dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono
perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia,
psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in
particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la
persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiete familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi
socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare
o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per
ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli
altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari
e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della
popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833
, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause
e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e
nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali
funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei
bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro,
dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e
patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la
terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a
rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce
delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere
individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili
nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o
l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul
bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed
il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di
vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del
bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli
incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di
handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7
Cura e riabilitazione.
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si
realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali
integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona
handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate,
assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma
1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle
menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi
ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Art. 8
Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata
si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale
e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi
della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del
nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in
forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunitàalloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico,
e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa.
Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione
della scuola.
Art. 9
Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie
risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere
una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266 .
Art. 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera
m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al
sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono
essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento,
le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei
a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche
mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il
volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o
privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai
centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11
Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7
del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime
il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con il quale sono disciplinate
anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12
Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. 5. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il
profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità
di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata (1).
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono,
con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei
diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono
svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 .
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante
il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola,
sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal
fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali
e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati,
di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali
classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per
un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di
tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle
quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche
mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di
personale esperto.
Art. 13
Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi
11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 , e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri
per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la
stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai
fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e
di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia
al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad
interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419 , da realizzare nelle classi frequentate da
alunni con handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido
alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione
di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di
sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e
delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e
didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza
dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti (2).
Art. 14
Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 , nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168 . Il Ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di
scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , su
proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita
una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani
di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990 . Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di
sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual
caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il
diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica
di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica
di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990 .
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di
laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali
disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n.
341 del 1990 , relativamente alle scuole di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e successive modificazioni, al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti
titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a),
possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il
personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1.
Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di
primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con
il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e
proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei
piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (3).
Art. 16
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato,
per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche
universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli
alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami
universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con
il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio
dipartimentale.
Art. 17
Formazione professionale.
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 , realizzano l'inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli
enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al
presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978 .
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è
rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per
il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo
territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978 , una quota del fondo comune di cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , è destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro
I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento
biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e
province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli
organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo
schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge (4).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai
datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per
l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1.
In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 ,
e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro
che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non
solo della minorazione fisica o psichica.
La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo
4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione
allo specifico handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso
e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21
Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai
due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
1.
Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite
senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte
delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di
attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo
comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 , o di altri pubblici
esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e
la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384 , alla citata legge n. 13 del 1989 , e successive modificazioni, e
al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai
vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni,
nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della
citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , nei
limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere
di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del
progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di
abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio
1986, n. 41 , e l'obbligo della dichiarazione del progettista,
l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione
allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle
quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate
inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457 , fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986 , dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere
di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di
semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui
con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di
cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971 , all'articolo 2
del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978 , alla citata legge n. 13 del 1989 , e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme
dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Art. 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i
servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso
all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per
la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste
iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap
sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la
diffusione di decodificatori.
Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei
piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di
accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142 . I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le
zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi
già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un
prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità
dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti
predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare
alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in
corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27
Trasporti individuali.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o
C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per
cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 , sono
soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3 .......................................................(5).
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come
sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111,
è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del
Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Art. 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , che
deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido
per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29
Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15 .
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto
tale compito.
Art. 30
Partecipazione.
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di
tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di
consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31
Riserva di alloggi.
1 .............................(6).
2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , introdotta dal comma
1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER
direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla
base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di
vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di
contributo pubblico.
3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità
indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai
nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 32
Agevolazioni fiscali.
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del
loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito
complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a
15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del
contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti
chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché
invalida e il domicilio o la residenza del percipiente] (7).
Art. 33
Agevolazioni.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a
condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui
che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata
a tempo pieno (8).
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si
applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo
7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 .
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non
può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
Art. 34
Protesi e ausili tecnici.
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico
o sensoriale.
Art. 35
Ricovero del minore handicappato.
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età
presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove
dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le
norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 .
Art. 36
Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale,
nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII
del libro secondo II del codice penale, e per i reati di cui alla legge
20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l'offeso sia una persona handicappata
la pena è aumentata da un terzo alla metà (9).
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o
un suo familiare.
Art. 37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
Art. 38
Convenzioni.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 . Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i
livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone
handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o
comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro,
possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative
per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8,
previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della
presente legge.
Art. 39
Compiti delle regioni.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e
riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui
all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 , le modalità di coordinamento e di
integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla
presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche
d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica
istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di
formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di
prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di
ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo
38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di
apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi
didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi
di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per
verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa
delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici
e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime.
Art. 40
Compiti dei comuni.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142
del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di
cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo
libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un
servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi
anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.
Art. 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per
le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto
con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per
gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di
carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap. 4. Il Comitato è composto dal
Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri
dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere
chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima
della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 (10);
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti
locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19
novembre 1987, n. 476 , che svolgano attività di promozione e tutela
delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni
in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno,
presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli
indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati
dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente
legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno
del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli
affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La
commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 42
Copertura finanziaria.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla
ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il
criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da
altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , con riferimento a situazioni di
particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare
i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la
prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di
lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno,
secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di
cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per
cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei
minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo
13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993
per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro
di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e
512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856
dello stato di previsionie del Ministero del tesoro per il 1992,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di
portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43
Abrogazioni.
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928 , n. 577 , l'articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , sono abrogati.
Art. 44
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma 5, vedi l'art. 2,
D.L. 27 agosto 1993, n. 324.
(2) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(3) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.
(4) Con D.M. 30 novembre 1994 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293) è
stato approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente
articolo.
(5) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, L. 9 aprile 1986, n.
97.
(6) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, L. 5 agosto 1978, n.
457.
(7) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(8) Per l'interpretazione autentica dell'espressione "hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile", vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n.
324.
(9) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz.
Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (Gazz.
Uff. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella parte in
cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale
di", anziché "è composto da".
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