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| Le leggi a
tutela dei diabetici |
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Legge del 16 marzo 1987, n. 115 (1).
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1987, n. 71.
1. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti
finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo,
azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la
malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.
2. Gli interventi regionali di cui al comma l sono rivolti:
a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica:
b) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
c) alla prevenzione delle complicanze;
d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche,
sportive e lavorative;
e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi
complicanze post-diabetiche;
f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la
profilassi della malattia diabetica;
g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua
famiglia;
h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del
personale sanitario addetto ai servizi.
2. 1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia
diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri
strumenti regionali di cui all'articolo 1 indicano alle unità sanitarie
locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di
indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sentito l'Istituto superiore di sanità,
gli interventi operativi più idonei per:
a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;
b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
2. Per la realizzazione di tali interventi le unità sanitarie si
avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi
sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.
3. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità,
presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo
stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema
di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai
problemi concernenti la
prevenzione.
3. 1. Al fine di migliorare le modalità di diaria le regioni, tramite le
unità sanitarie locali provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini
diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto
del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali
presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica
prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di
diabetologia.
4. 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di
tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Il
modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno
stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge (1/a).
2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno
diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi
diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 3.
(1/a) Con D.M. 7 gennaio 1988, n. 23 (Gazz. Uff. 5 febbraio 1988, n. 29)
sono state dettate le indicazioni per la tessera prevista dal presente
comma.
5. 1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni
predispongono interventi per:
a) l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo
parametri che tengano conto della densità della popolazione, delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza
e dell'incidenza della malattia diabetica nell'ambito regionale;
b) l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad
uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessità per le
regioni a più alta popolazione. La direzione di tali servizi è affidata
a pediatri diabetologici;
c) l'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero
nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e
polispecialistico.
2. Criteri di uniformita validi per tutto il territorio nazionale
relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi
diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e
terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell'Organizzazione
mondiale della sanità, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
3. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
b) prevenzione delle sue complicanze;
c) terapia in situazioni di particolare necessità clinica;
d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture
ove siano assistiti cittadini diabetici;
e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei
ricoveri di cittadini diabetici;
f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;
g) collaborazione con le unità sanitarie locali per tutti i problemi di
politica sanitaria riguardanti il diabete.
6. 1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni
predispongono interventi per la opportuna preparazione del personale
operante nelle unità sanitarie locali sul tema del diabete mellito,
anche mediante la istituzione di corsi periodici di formazione ed
aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i servizi
diabetologici di cui all'articolo 5.
7. 1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria le regioni
promuovono iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti
diabetici e finalizzate al raggiungimento della autogestione della
malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari
territoriali.
2. Le regioni promuovono altresì iniziative di educazione sanitaria sul
tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione,
utilizzando tra l'altro le strutture scolastiche, sportive e
socio-sanitarie territoriali.
8. 1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non
costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità
fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo
svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per
l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i
quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.
2. Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività
sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una
certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile
dei servizi di cui all'articolo 5, attestante lo stato di malattia
diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di
terapia da parte del soggetto diabetico.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, indica, con proprio decreto, altre forme morbose
alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.
9. 1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le unità
sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle
associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti
dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
10. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato
in lire 6.400 milioni per l'anno 1987 e in lire 8.000 milioni per
ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico
accantonamento di cui alla voce "Disposizioni per la prevenzione e la
cura del diabete mellito".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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