|
| |
| Le leggi a
tutela dei diabetici |
Decreto ministeriale 28
maggio 1999 n. 329
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI INDIVIDUAZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE E
INVALIDANTI ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n.124.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124 avente ad oggetto "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del
regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n.449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del
30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5 che prevede che il
Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, individui,
rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le
malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per
le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi
regolamenti;
Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1991 avente ad oggetto "Rideterminazione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15
luglio 1998;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione
del 24 settembre 1998;
Visto il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in data 19 dicembre 1998, che rileva che i criteri per il
trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure dirette al
riconoscimento delle esenzioni sono oggetto di uno o più regolamenti da
adottarsi ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 124/98 e che il presente
regolamento dovrebbe provvedere alla sola individuazione delle
condizioni di malattia croniche ed invalidanti che danno diritto alle
esenzioni mentre sembrerebbe attuare anche quanto demandato a tali
regolamenti in materia di disciplina del trattamento dei dati personali;
Considerato che la disciplina del trattamento dei dati personali è
oggetto di separata regolamentazione ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs.
n.124/1998 e che il presente regolamento si limita ad individuare le
malattie esenti e le caratteristiche generali del sistema di
riconoscimento del diritto all'esenzione in relazione ad esse;
Ritenuto di recepire il parere dell'Autorità Garante modificando in tal
senso il testo dell'articolo 2, comma 2 e prevedendo che le disposizioni
del presente regolamento siano adeguate sulla base della disciplina da
emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998
n.124;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;
Vista la comunicazione n.100/SCPS/16.2670 del 11 marzo 1999 inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988 n. 400 e la risposta della stessa Presidenza
in data 18 maggio 1999, n.DAGL/114/31890/4-18-173;
ADOTTA il seguente regolamento
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua le condizioni e le malattie
croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse
nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124. L'eventuale
esclusione di prestazioni dai suddetti livelli essenziali o
l'introduzione di modifiche nella definizione delle singole prestazioni
in essi incluse sono recepite secondo quanto previsto dall'articolo 6
del presente regolamento.
Art. 2
Individuazione delle condizioni di malattia e delle prestazioni
1. L' allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento,
reca l' elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all'
esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
sanitaria dallo stesso indicate.
2. Per consentire l'identificazione univoca delle condizioni e delle
malattie ai fini dell'esenzione e ferma restando la vigente normativa in
materia di tutela dei dati personali dei soggetti affetti, a ciascuna
malattia e condizione è associato uno specifico codice identificativo.
Il codice si compone di otto cifre: le prime tre indicano una
numerazione progressiva delle malattie e delle condizioni, le successive
cinque corrispondono al codice identificativo delle stesse secondo la
classificazione internazionale delle malattie "International
Classification of Diseases-IX- Clinical Modification (ICD-9-CM)"; in
caso di condizioni non riferibili a specifiche malattie riportate dalla
suddetta classificazione, il codice identificativo si compone delle sole
prime tre cifre.
3. Per ciascuna condizione e malattia l'allegato 1 elenca le prestazioni
di assistenza sanitaria appropriate ai fini del relativo monitoraggio e
della prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Tali prestazioni sono da
erogarsi in esenzione dalla partecipazione al costo agli aventi diritto
ai sensi dell' articolo 4. Nell'allegato 1 sono altresì indicate le
prestazioni di assistenza sanitaria da erogarsi agli aventi diritto in
regime di esenzione dal pagamento della quota fissa, ai sensi dell'
articolo 3, comma 9 del D.Lgs.124/98 e successive modificazioni.
Art. 3
Modalità di prescrizione e di erogazione delle prestazioni
1. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla
partecipazione al costo ai sensi del presente regolamento reca
l'indicazione delle prime tre cifre del codice identificativo della
condizione o della malattia, come risultanti dall'attestato di
esenzione.
2. Fermi restando i limiti di prescrivibilità di cui alla legge 25
gennaio 1990 n.8 e successive modificazioni, ciascuna ricetta non può
contestualmente recare la prescrizione di prestazioni erogabili in
regime di esenzione dalla partecipazione ai sensi del presente
regolamento e di altre prestazioni non erogabili in regime di esenzione.
3. La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla
partecipazione ai sensi del presente regolamento è effettuata secondo
criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni
cliniche individuali e nel rispetto delle indicazioni riportate
nell'allegato 1.
Art. 4
Riconoscimento del diritto all'esenzione
1. L'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito
riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, ai
sensi del presente regolamento, sulla base della certificazione
attestante la specifica condizione o malattia, come definita
all'articolo 2. La certificazione deve essere rilasciata dai presidi
delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli
Istituti ed Enti di cui all'articolo 4 comma 12 del D. Lgs.vo 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni o da istituzioni sanitarie
pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
2. L'azienda unità sanitaria locale rilascia a ciascun assistito avente
diritto, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica, un attestato di esenzione, che reca in forma codificata
l'indicazione della condizione o della malattia per la quale è
riconosciuto il diritto all'esenzione. In caso di accertamento di più
malattie o condizioni individuate dall'articolo 2 del presente
regolamento l'azienda unità sanitaria locale rilascia al soggetto avente
diritto un unico attestato di esenzione che reca l'indicazione in forma
codificata di tutte le malattie o condizioni per le quali è riconosciuto
il diritto all'esenzione.
3. Le regioni, sulla base di linee guida definite dal Ministro della
sanità, fissano, per le condizioni di malattia per le quali è
prevedibile risoluzione, la validità temporale massima dell'attestato.
Art. 5
Controlli
1. Le modalità di controllo sulle esenzioni sono disciplinate dai
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.vo 29 aprile
1998 n.124.
Art. 6
Aggiornamento
1. Il presente regolamento è aggiornato secondo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 50 lettera f) della legge 27 dicembre 1997 n.449,
con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di
cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Art. 7
Norme finali e transitorie
1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai medici
di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti del
presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento le aziende unità sanitarie locali sottopongono a verifica le
attestazioni di esenzione già rilasciate ai sensi del decreto
ministeriale 1 febbraio 1991 e comunicano agli interessati la conferma
del diritto all'esenzione, la sua cessazione o l'esigenza di ulteriori
accertamenti. Nei casi di conferma del diritto all'esenzione le aziende
unità sanitarie locali comunicano altresì le prestazioni fruibili in
regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente
regolamento. Nei casi in cui la conferma del diritto all'esenzione sia
subordinata ad ulteriori accertamenti, i soggetti interessati hanno
diritto alla fruizione in esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni individuate dal decreto 1 febbraio 1991 per la specifica
forma morbosa o condizione, fino al completamento degli accertamenti e
comunque non oltre i sessanta giorni successivi alla predetta
comunicazione dell'azienda.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attestazioni di esenzione
già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1 febbraio 1991,
riferite a malattie e condizioni non incluse nell'allegato 1 al presente
regolamento, cessano di avere efficacia a decorrere dalla comunicazione
dell'azienda unità sanitaria locale e comunque non oltre il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Fino a tale data le attestazioni danno diritto alla
fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle
relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale 1 febbraio
1991.
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124, le attestazioni
di esenzione già rilasciate per: Angioedema ereditario, Dermatomiosite,
Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori
congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen,
Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia e Retinite pigmentosa,
danno diritto alla fruizione in regime di esenzione dalla partecipazione
al costo delle relative prestazioni individuate dal decreto ministeriale
1 febbraio 1991.
5. Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla base
della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 29 aprile 1998 n.124 anche per quanto riguarda il
trattamento dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma lì 28 maggio 1999
IL MINISTRO
home |
|

|
|
|
 |
|
|