|
| |
| Le leggi a
tutela dei diabetici |
Circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133
"Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art.
33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92."
SOMMARIO:
- La persona handicappata che lavora può fruire di permessi" a giorni" o di
permessi" ad ore".
- Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi
dell'art. 33, commi 1, 2 e 3, anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
- I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il
3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il
soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed
esclusiva.
- I permessi "a giorni" possono essere frazionati ad ore.
- Data di accertamento dell'handicap e data di decorrenza dei permessi.
- Giorni di permesso in caso di part time verticale.
- Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di
almeno un mese.
Si premette che, se pure nel corso delle presenti istruzioni, si indicano
genericamente persone "handicappate", senza altra precisazione, ci si riferisce
comunque sempre alle persone con handicap in situazioni di gravità, di cui al 3°
comma dell'art. 3 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art.
33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).
Gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33.
1 - PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO
Il comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92 prevede, tra l'altro, che la
persona handicappata che lavora può "usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e
3 (rispettivamente, permessi "ad ore" e permessi "a giorni").
L'art. 19, lett. c), della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce che al comma 6
dell'art. 33 della legge 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita la
seguente: "alternativamente".
La presente norma conferma quindi il criterio in vigore (v. par. 1, lett. B,
della circ. 37 del 18.2.99), secondo cui la persona handicappata che lavora può
beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a
giorni".
Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso
richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz'altro cambiato da un mese
all'altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in
linea di massima, nell'ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la
variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell'ambito di ciascun
mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili
all'atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere
opportunamente documentate dal lavoratore.
In tal caso, la modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri
rilevabili dagli esempi seguenti.
Si supponga che un lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8 ore per 5
giorni alla settimana, abbia già beneficiato, in un determinato mese, di riposi
orari per 20 ore, e che successivamente documenti la necessità di utilizzare i
giorni in luogo dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere
convertite in giorni, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore se la
frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50, ovvero all'unità superiore se
la frazione supera lo 0,50. Nell'esempio, quindi, si ha: 20 ore: 8 = 2,50 gg. (e
cioè 2 gg. arrotondati). Il lavoratore ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e
quindi può chiedere 1 giorno di permesso senza diritto ad ulteriori permessi
orari nel mese. Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg.
= 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno di permesso,
sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo va effettuato nel caso
inverso, se si tratta, cioè, di convertire i giorni in ore. Se, ad esempio, lo
stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, potrà fruire, in quel
determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di permesso che non
intende più utilizzare.
2 - GENITORI E PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO DELLA PERSONA HANDICAPPATA
2.1 - Generalità
L'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce: "Le disposizioni dell'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 19 della presente
legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché
ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine
entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".
2.2 - Genitori di figli minorenni
Va preliminarmente chiarito che l'art. 20, secondo cui le disposizioni dell'art.
33 si applicano anche quando l'altro genitore non ha diritto, è da intendere
riferito ai (soli) figli handicappati minorenni.
E' da ritenere esclusa la applicabilità dello stesso art. 20 nella parte in cui
prevede la continuità e la esclusività dell'assistenza alla persona handicappata
da parte del lavoratore; ciò, anche nel presupposto che per i figli minorenni
non va richiesta la convivenza, come anche precisato con circ. n. 80/95.
Tanto premesso, in base alla nuova norma è ora possibile per il genitore
lavoratore fruire del prolungamento dell'astensione facoltativa o dei riposi
orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3
anni e fino ai 18, anche qualora l'altro genitore non abbia diritto a tali
benefici (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è
lavoratore autonomo ecc.).
Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i
permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò
significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non
con fruizione contemporanea, fatto salvo quanto precisato al par. 2.2.3.
2.2.1 - Prolungamento dell'astensione facoltativa fino a tre anni di età del
bambino handicappato.
Il comma 1 dell'art. 33 della legge 104/92 stabilisce che la lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato
grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di età del bambino) del
periodo di astensione facoltativa.
In proposito si rammenta che, trattandosi di astensione facoltativa, sia pure
prolungata, con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto
il periodo, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto, con obbligo
di prestazione dell'attività lavorativa, anche durante il prolungamento; si
ricorda anche che per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto alla
astensione facoltativa ed al suo prolungamento è subordinato all'iscrizione
negli elenchi validi per ciascun anno di riferimento (anno precedente a quello
di astensione).
Peraltro, con riferimento alle innovazioni apportate dalla legge 53/2000,
occorre fare alcune precisazioni in merito alle interrelazioni tra l'astensione
facoltativa "normale" ed il suo prolungamento.
E' da ritenere, infatti, che la norma dell'art. 20 della stessa legge 53 non
abbia inteso escludere, per i genitori di persone handicappate, né la
possibilità di fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa
entro gli otto anni di età del bambino, né la possibilità di beneficiare del
prolungamento della astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino;
non ha quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente
godimento della integrale astensione normale.
Tenendo conto di tali considerazioni, diventa possibile ammettere il
prolungamento da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) anche
quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della "normale"
astensione facoltativa.
Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l'ulteriore periodo di astensione sia
qualificato come "prolungamento" non può non comportare riflessi: pertanto in
linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della
normale astensione facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi),
periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell'astensione
obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi successivi al parto.
Fermo restando che il godimento del "normale" periodo di astensione può essere
spostato fino all'8° anno di età del bambino, nei casi in cui uno dei genitori
non appartenga a categoria avente diritto all'astensione obbligatoria e/o a
quella facoltativa dal lavoro, si precisa:
- se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile
dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale"
astensione facoltativa, e cioè di 7 mesi, a partire dalla data di nascita del
bambino;
- se si tratta di "genitore solo" - padre o madre - (1), il prolungamento è
riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico particolare
periodo di astensione (10 mesi);
- se la madre è lavoratrice non avente diritto all'astensione facoltativa e,
quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno
successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione
facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell'astensione obbligatoria della
madre;
- se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento dal
giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale"
astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi) di
astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal giorno
successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi).
Nel caso in cui, invece, la "normale" astensione facoltativa sia stata fruita in
tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori, si
avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei residui periodi di
"normale"astensione facoltativa:
- se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può
usufruire di 5 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra il 3° e l'8° anno (mesi peraltro indennizzabili, in
entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni reddituali: v. circ.
n. 109 del 6.6.2000);
- se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può
usufruire di 4 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra il 3° e l'8° anno (mesi soggetti a limiti di
indennizzabilità analoghi a quelli di cui all'alinea precedente);
- se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa
"normale", con conseguente prolungamento da parte di un genitore, ovvero con
prolungamento alternativo da parte di entrambi, il genitore che eventualmente
non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peraltro sempre entro
il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo sia entro il 3° anno di
età del bambino, sia fra i 3° e l'8° anno, con i suddetti limiti di
indennizzabilità.
2.2.2 - Riposi orari fino a tre anni di età del bambino handicappato
Il comma 2 dell'art. 33 della legge 104 prevede la possibilità per i genitori di
fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, in alternativa al
prolungamento dell'astensione facoltativa; si rammenta che, per uniforme
applicazione della disposizione sia nel settore privato che in quello pubblico,
il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell'orario
giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso
contrario).
Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento
dell'astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10
della legge 1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò significa che,
conformemente alle istruzioni della circolare suddetta, durante l'utilizzo di
questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione
facoltativa "normale", e che, invece, l'utilizzo della astensione facoltativa
"normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte
del padre.
Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano quelli
alternativi al prolungamento dell'astensione facoltativa.
Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell'astensione di
cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori,
e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l'utilizzo dei
riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati
per l'astensione suddetta, che l'altro possa godere della "normale" astensione
facoltativa eventualmente ancora spettantegli.
2.2.3 - Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio
handicappato.
Analogamente al prolungamento dell'astensione facoltativa ed ai riposi orari, i
giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni)
alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra
i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad
esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni
della madre).
L'alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei
giorni di riposo fruibili nel mese (tre).
I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando
l'altro fruisce della "normale" astensione facoltativa.
2.3 -Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate non
conviventi
In base all'art. 20 della legge 53, i genitori e i familiari lavoratori di
persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il
portatore di handicap non è convivente a condizione che l'assistenza sia
continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
Si rammenta (v. par. 2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono quelli
di figli maggiorenni.
2.3.1 - Continuità dell'assistenza
La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato,
per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del
soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva
lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in
senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
2.3.2 - Esclusività dell'assistenza
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi
deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la
esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto
handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a
sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che
beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non
lavoratori in grado di assisterlo.
2.4 - Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate
conviventi
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata
continua ad essere implicito - anche tenendo conto dei criteri enunciati dal
Consiglio di Stato con parere n. 784/95- che ai fini della concessione dei
permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano
fornire assistenza.
Si confermano, pertanto, le istruzioni precedenti (v. circ. n. 80/95) che
subordinano la concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo familiare,
di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata.
2.5 - Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore
Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilità all'assistenza da
parte del genitore non lavoratore, indicati nella circ. 37/99 (par. 2, lett. A),
da ritenere applicabili non solo al genitore suddetto, ma anche ad altro
familiare (ugualmente non lavoratore e unico altro soggetto in grado di prestare
assistenza) (2), si elencano gli ulteriori motivi di impossibilità di assistenza
da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato
individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S con deliberazione n. 32 del
7.3.2000 (all. 1), per i quali, quindi, al lavoratore (genitore o parente o
affine entro il 3° grado (3), convivente o meno -v. par 2.3 e 2.4- con
l'handicappato) possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di
valutazioni medico-legali:
· riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che
presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le
pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
· riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di
analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di
invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili),
che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
· età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia
studente);
· infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
· età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque
riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere
applicati i criteri di cui al capoverso successivo.
I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non
lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a
ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di
stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del
disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una
impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
Inoltre un ulteriore motivo di impedimento - ugualmente identificato, in altra
circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all'assistenza da parte del familiare non
lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato
dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro,
solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni
richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie
specifiche e simili e dichiara l'impossibilità di far trasportare la persona
handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti
di patente di guida.
3 - CHIARIMENTI E VARIE
3.1 - Decorrenza dell'inizio dei benefici in casi particolari
Ad integrazione di quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 1, 16° cpv. e nota 6)
si precisa che le indennità per le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 33 della legge 104/92, possono essere riconosciute, sempre che vi sia
stata effettiva astensione dal lavoro, a partire da una data diversa da quella
di rilascio dell'attestato (o certificato o verbale) relativo al riconoscimento
dell'handicap grave da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo
qualora nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data
anteriore a quella del riconoscimento dell'handicap grave, ma in tutti i casi in
cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad es.
quanto è presente il riferimento ad una eziologia prenatale) da far considerare
l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di
presentazione alla ASL della domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a
quella di presentazione all'INPS e al datore di lavoro della relativa domanda).
3.2 - Part time verticale
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad
orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero
dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a
seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a"
corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di
permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni
lavorativi teoricamente eseguibili (l'azienda non effettua quindi la "settimana
corta").
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso
3.3 - Operai agricoli a tempo determinato
In merito ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel confermare in via
generale quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 5) circa la impossibilità della
materiale fruizione di giorni di permesso per se stessi, quali portatori di
handicap, o per i figli o i familiari handicappati, quando si tratta di
lavoratori agricoli occupati "a giornata", si precisa che il riconoscimento dei
giorni di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati
con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di
attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta")
alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di
mese, vale a dire per i mesi in cui l'attività viene svolta solo per alcuni
giorni.
3.4 - Contributi figurativi
La legge, all'articolo 19, lett. a), precisa che i permessi dell'articolo 33,
comma 3, della legge n.1204/1992 (permessi "a giorni"), sono coperti da
contribuzione figurativa.
I permessi di cui al comma 2 (permessi "ad ore") risultano ora coperti da
contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di
versamenti volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71).
Sull'argomento saranno impartite disposizioni a parte.
3.5 - Modulario e documentazione
Nell'attesa della revisione della modulistica attuale, la stessa potrà essere
utilizzata, con gli opportuni adattamenti e con la presentazione delle
dichiarazioni di responsabilità, laddove necessarie.
Si ricorda in proposito che le certificazioni mediche non possono essere
sostituite da autocertificazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Note
(1) - La situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un
genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di
affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento
formale (v. circ. n. 109/2000, par. 1.3).
(2) - Si rammentano i "motivi obiettivamente rilevanti" indicati nella citata
circolare, applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa dal genitore,
sempre che risulti essere l'unica in famiglia in grado di prestare assistenza:
- grave malattia
- presenza in famiglia di più di tre minorenni
- presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni
- necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore
(da valutare a cura del medico di Sede).
(3) - Si riporta, ad ogni buon fine, quanto riepilogato nella nota (5) della
circolare n. 80 del 24.3.1995 a proposito del computo dei gradi di parentela e
di affinità:
"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per
la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al
parente considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella
madre/figlio di 1° grado, e così via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per
generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona
interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado
di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello
tra cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della
legge).
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell'altro coniuge
(art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il
proprio parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o
suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così via.
Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad
esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest'ultima."
Allegato 1
I.N.P.S.
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 7.3.2000
OGGETTO: Legge n. 104/92. Presenza, nella famiglia del soggetto handicappato
grave, di familiare non lavoratore.
IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI
SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI
(Seduta del 7.3.2000)
- visto l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92;
- viste le disposizioni vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità
relativa ai giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n.
104/92 è subordinato alla impossibilità, per altre persone presenti nella
famiglia del soggetto handicappato grave, di assisterlo;
- considerato che tale impossibilità è stata individuata nell'espletamento di
una attività lavorativa, ovvero, qualora il familiare non sia lavoratore, nei
"motivi obiettivamente rilevanti" di quest'ultimo, quali i gravi motivi di
salute o un obiettivo insormontabile impedimento;
- rilevato che determinate situazioni oggettive possono comportare
effettivamente una impossibilità del familiare non lavoratore di prestare
assistenza al portatore di handicap;
- ritenuto che le anzidette situazioni oggettive, purché debitamente
documentate, non necessitino di particolari accertamenti da parte dell'Istituto
ai fini della concessione, alle condizioni previste, dei permessi in questione
al lavoratore, genitore, parente o affine entro il terzo grado
dell'handicappato;
- tenuto conto che in caso di figlio minorenne l'obbligo di assistenza in capo
ai genitori è da ritenere prevalente rispetto a quello di altri familiari;
DELIBERA
1) Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall'art. 33, comma
3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano
presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi
ultimi, di assistere l'handicappato sono individuabili al verificarsi delle
seguenti ipotesi:
a) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che
presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le
pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate)
b) riconoscimento, da parte dell'INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o
di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di
invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili),
che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
c) età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque
riconosciuta;
d) età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
e) infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
2) Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i
motivi di carattere sanitario, anch'essi debitamente documentati, del familiare
non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di
stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell'handicap del
disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una
impossibilità, per quest'ultimo, di prestare assistenza.
3) In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato
grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità,
per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei
permessi per assistere tale figlio.
home
|