Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. Motorizzazione e sicurezza
del trasporto terrestre
Unità Operativa
MOT. 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA |
ROMA, 07.02.2000 |
| |
|
| Prot n. 317/4632 GEN
Circolare
U.d.G. n. A5 |
AL MINISTERO DELLA
SANITÀ
DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE
V. DELLA 5. NEVADA, 60
00144 ROMA
AL MINISTERO DELLA
DIFESA
DIREZIONE GENERALE
SANITÀ MILITARE
VIA S. STEFANO ROTONDO, 4
00184 ROMA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE SANITÀ
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DI SANITÀ
VIA CIMAZZA, 30
00184 ROMA
AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE SANITARIA
PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA DEL VIMINALE, 1
00184 ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO MEDICO
CENTRALE DEL LAVORO
VIA NAZIONALE, 46
00184 ROMA
ALLA DIREZIONE SANITÀ
AMBIENTE E ISPETTORATO
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
VIA PIGAFETTA
00154 ROMA
AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA SANITÀ
LORO SEDI
ALLE COMMISSIONI MEDICHE
LOCALI
LORO SEDI
AL SERVIZIO INFORMATICO
M.C.T.C - INF. 2
SEDE
ALL'U.C.O.
SEDE
AI COORDINATORI
LORO SEDI
AGLI UFFICI PROVINCIALI
M.C.T.C.
LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
PALERMO
PROVINCIA AUTONOMA
Dl TRENTO
SERVIZIO COMUNIC. E TRASP.
VIA LUNGO ADIGE S. NICOLò, 14
38100 TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
RIPART. TRAFFICO E TRASP.
VIA MASO DELLA PIEVE 60/A
BOLZANO |
| OGGETTO: |
Articolo 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi
nel settore dei trasporti), recante: <Modifiche agli articoli 119 e 126
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>. |
Nella G.U. del 16 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n.
220/L è stata pubblicata la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante <Interventi
nel settore dei trasporti>.
La predetta legge, all'articolo 32, apporta modifiche agli
articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti
l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma di
validità della patente di guida.
In particolare, il testo novellato dell'articolo 119, D. L.vo
285/92, dispone, al comma 2 bis, che l'accertamento dell'idoneità. psicofisica
alla guida dei soggetti affetti da diabete in relazione alle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie è effettuato dai medici specialisti
dell'Unità Sanitaria Locale. Il Ministero della Sanità provvederà, nell'ambito
della propria competenza, all'individuazione delle relative qualifiche
professionali.
Si rammenta che le comunicazioni di cui all'art. 331 del
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (da effettuarsi con il
modello IV 4 di cui al precedente art. 331) per la conferma di validità della
patente di guida dovranno essere trasmesse all'U.C.O. secondo le modalità
prescritte dalla Circolare D.G. M.C.T.C. - D.C. IV - Div. 47 - prot. n. 13
5664/60D3 del 18 luglio 1995.
La norma attribuisce altresì ai predetti organi medici
monocratici la competenza (sinora riservata - a norma dell'art. 319, comma 4,
D.P.R. 495/92 - alle Commissioni mediche locali) ad indicare l'eventuale
scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è
subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
La disposizione di cui trattasi, quindi, individua una
nuova categoria di organo medico monocratico, oltre quelle già indicate nel
comma 2 dell'art. 119 cit. avente competenza esclusiva (ma limitata al
rilascio o alla conferma delle patenti di categoria A, B, BE) all'accertamento
dei requisiti psicofisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, anche
se in trattamento insulinico, dato che la norma non opera distinzioni.
In applicazione dell'art. 119, comma 4, lettera d del D. L.vo
285/92, qualora il medico accertatore ritenga che il soggetto esaminato sia
inidoneo alla guida, in modo temporaneo o definitivo, il giudizio finale dovrà
essere demandato alla Commissione medica locale.
Quest'ultima, a norma dell'art. 119, comma 4, lett. d bis
del citato D. L.vo 285/92 e dell'art. 319, comma 4 del Regolamento di
esecuzione, è altresì competente all'accertamento dei requisiti psicofisici
alla guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per la patente delle
categorie C, D, CE e DE
In tal caso la Commissione medica locale è integrata da un
medico specialista diabetologo, da considerarsi a tutti gli effetti quale
membro della Commissione medesima.
In via interpretativa, deve ritenersi che tale ultima
previsione relativa all'integrazione della C.M.L. con il medico specialista
diabetologo, sia da estendere alla composizione del collegio medico dell'Unità
sanitaria delle FS. che esprime parere nel corso dei procedimenti decisori dei
ricorsi gerarchici previsti dall'art. 119, commi 5 e 6, D. L.vo 285/92.
Pertanto, anche la suddetta Unità sanitaria delle F.S. che
esprime il giudizio sull'idoneità psicofisica alla guida dei ricorrenti dovrà
essere integrata dalla predetta figura professionale.
Infine, la norma contenuta nel nuovo comma 4 bis dell'art.
126, D. l.vo 285/92 prevede che, per i soggetti affetti da diabete in
trattamento con insulina, l'accertamento dell'idoneità psicofisica per le
patenti di categoria C, D, CE, DE è effettuato ogni anno, salvo i periodi più
brevi indicati nel certificato medico.
Pertanto, nelle fattispecie di cui trattasi, il termine
massimo di validità della patente è limitato ad un anno.
Avverso il giudizio del medico specialista, di cui all'art.
119, comma 2 bis, D. L.vo 285/92, che stabilisce un termine più breve di
quello ordinario per l'effettuazione del successivo controllo medico di
idoneità, deve ritenersi ammissibile ricorso al Ministro dei Trasporti e della
Navigazione a norma dell'art. 119, comma 5, D. L.vo 285/92.
Pertanto, nel certificato contenente il giudizio di cui
trattasi dovranno essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere, a norma dell'art. 3, comma 4, L. 241/90.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Anna Maria Longo)