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HANDICAP E INSERIMENTO A LAVORO

Da
www.vitadidonna.it
La legge 68/99(1)
non ha rappresentato solamente il superamento della normativa precedente
ma, abbandonando la filosofia puramente assistenzialistica della legge
482/68(2),
ha strutturato le nuove regole impostandole sul principio di un
collocamento del disabile che rispetti le potenzialità lavorative
del lavoratore senza, nel contempo, penalizzare le aspettative
dell'azienda che l'assume.
La normativa
infatti si è fortemente ispirata a percorsi d'inserimento lavorativo
maturati, perfezionati e predisposti dai servizi delle ASL, dei Comuni e
delle Province, di alcune regioni del Nord Italia(3).
Tali esperienze
locali furono realizzate in virtù del d.p.r. 616/77(4)
che aveva trasferito le competenze relative alla formazione
professionale e il supporto all'inserimento lavorativo dei disabili
dalle disciolte Associazioni o Enti agli enti locali.
La quasi
totalità delle leggi sull'assistenza varate dalle Regioni contiene norme
relative all'inserimento lavorativo.
In sintesi,
questi servizi prevedono la presa in carico dei disabili seguiti dalle
ASL a partire dalla frequenza della scuola materno/infantile, e poi via
via per tutto il percorso del ciclo scolastico.
Infine, a
seguito di un esame dell'equipe medico/scientifica che valuta le
potenzialità lavorative del disabile, vengono decisi i percorsi di
formazione che prevedono anche stage aziendali e tutoraggio al momento
dell'inserimento definitivo al lavoro.
Di queste
esperienze si trova traccia in diversi accordi (azienda, servizi,
sindacato) che, dopo il varo della legge 56/87(5),
sono stati trasformati in accordi o convenzioni approvate in sede di
Commissione Regionale per l'Impiego (del resto anche la legge 68/99
suggerisce di ricorrere a tale normativa in caso d'inserimento
lavorativo particolarmente problematico).
È da
evidenziare che l'utenza seguita dai servizi solitamente consiste in una
fascia d'invalidità medio grave e che nel panorama dei disabili
disoccupati rappresenta circa il 10.
La nuova legge,
però, si è dovuta confrontare con alcune difficoltà oggettive:
la mancata
attuazione della legge 335/95(6),
laddove erano previste la revisione e l'armonizzazione dei criteri di
riconoscimento dell'invalidità. Tali criteri non devono più essere
basati su valutazioni esclusivamente di carattere medico/legale ma anche
su valutazioni funzionali;
i disabili
disoccupati già iscritti alle liste speciali, al momento del varo della
legge, e non seguiti dai servizi delle ASL o da altri Enti (90 degli
iscritti).
Per la verità,
la nuova normativa prevede che, prima dell'avviamento al lavoro, il
disabile debba essere, ove possibile, valutato considerando il tipo
d'invalidità in relazione alla preparazione professionale.
Questo tipo di
valutazione finalizzata all'inserimento lavorativo — nella migliore
delle ipotesi - viene effettuato, tramite un semplice colloquio, da
un'agenzia specializzata presso cui le varie Province inviano gli
interessati.
Queste carenze
istituzionali hanno dato il pretesto all'attuale Governo di modificare
la legge 68/99 tendendo al suo svuotamento, attraverso: provvedimenti
che continuano a calcolare nell'aliquota di disabili da assumere anche
gli orfani e le vedove del lavoro, di servizio e di guerra; tali
categorie sarebbero invece dovute rientrare in una normativa a sé stante(7);
2. la riforma
del collocamento: la legge 30/2003 e il decreto attuativo d.lgs.
276/2003.
Ci riferiamo in
particolare all’articolo 14 di questo decreto che riduce il disabile a
mera mercé di scambio, relegandolo in strutture che non rappresentano
certo l'ideale per una sua piena integrazione sociale.
Ci pare
quantomeno sconcertante che un sottosegretario al lavoro in una pubblica
assemblea abbia spacciato questa norma come la migliore soluzione per
dare lavoro ai disabili poiché «è l'unico mezzo in quanto se aspettiamo
che le Istituzioni locali attuino la delega trasferita
dall'Amministrazione centrale (delega risalente al d.p.r. 616/77) circa
la realizzazione dei servizi d'inserimento lavorativo passerebbe troppo
tempo».
Ci permettiamo
per lo meno di osservare che - in base a quale logica ci sfugge - si
condannano i disabili all'emarginazione e si assolvono gli
amministratori che, per mancanza di sensibilità sociale o per
trascuratezza, non hanno provveduto ad attuare precisi dettami di
legge.
Ed è per questo
che si può affermare che a causa dei ritardi (per usare un eufemismo) di
molte Amministrazioni locali la nuova legge 68/99 è applicata (più o
meno) con gli stessi criteri utilizzati per la 482/68.
Si disattende
pertanto lo spirito innovativo della legge 68/99, che puntava sulla
professionalità del disabile da inserire, e si tende a utilizzare in
modo distorto ed eccessivo lo strumento della convenzione.
Ribadiamo,
perciò, che giudicare la nuova legge un provvedimento farraginoso e
complesso, non adatto per l'inserimento dei disabili medio gravi,
significa non conoscere la storia dei successi che hanno convinto il
Legislatore a generalizzare il metodo del collocamento mirato. Oppure,
più semplicemente, significa essere contrari all'inserimento dei
disabili nei normali cicli produttivi.
L’impegno del
sindacato deve essere quello di operare per la piena integrazione dei
disabili puntando a un loro completo inserimento nella vita sociale e
contrastando a tutti i livelli istituzionali chi, per un mero calcolo
economico o per mancanza di sensibilità, tende a rimandare i disabili in
strutture segreganti.
Vediamo ora in
modo schematico le principali e più importanti caratteristiche della
legge 68/99.
(1) Legge 12
marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», in
vigore dal 18 gennaio 2000 (300 gg. dopo la sua pubblicazione sulla GU).
(2) Legge 2
aprile 1968, n. 482 «Disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private».
(3)In
particolare: Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna.
(4) Attuazione
della delega di cui all'ari. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 «Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica
Amministrazione».
(5)«Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro».
(6) Legge 8
agosto 1995, n. 335 «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare».
(7) Così recita
l'art. 18 comma 2 della legge 68/99. |